Con questo articolo riportiamo un caso di responsabilità medico-sanitaria deciso dal Tribunale Civile di Pisa con la sentenza 182 del 2021.
Si trattava della richiesta di risarcimento danni avanzata contro l’Azienda USL da un paziente affetto da “diabete mellito di tipo 2” ed “ipertensione arteriosa” che, non avendo ricevuto adeguate prescrizioni, aveva riportato lesioni alla vista.
Diabete mellito di tipo 2 e ipertensione arteriosa
Come sempre, prima di parlare del caso di malasanità, descriviamo in modo estremamente sintetico le patologie trattate nel caso giudiziario.
Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia comunemente dovuta a fattori genetici che spesso si sovrappongono a cattive abitudini (sedentarietà, sovrappeso, cattiva alimentazione etc.) legata ad una alterazione della quantità o del funzionamento dell’insulina (ormone prodotto dal pancreas) che porta ad avere elevati livelli di glucosio nel sangue. Se la malattia non viene adeguatamente curata, può essere causa di malattie cardiovascolari, neurologiche o insufficienza renale.
Circa il 60% delle persone diabetiche è affetto da ipertensione arteriosa.
La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro la perete delle arterie e, quando i valori della pressione superano 140 per la massima e 90 per la minima, si parla di ipertensione arteriosa.
Il medico deve effettuare un approfondimento diagnostico
Nel 2004 il paziente si sottoponeva a esami e visite in Ospedale che diagnosticavano diabete e ipertensione, per cui nei mesi successivi procedeva ad eseguire tutti gli esami e le indicazioni terapeutiche ricevute dagli operatori sanitari in considerazione della diagnosi diabetologica effettuata, tra cui ecocolor-doppler arterioso, il cui esito fu quello di arteriopatia obliterante e arteriosclerosi carotidea, e visita diabetologica dalla quale emergeva occlusione del tronco tibio-peroniero.
Tuttavia, nel 2006 il paziente cominciava ad accusare forti disturbi visivi e poiché nessun controllo alla vista era stato prescritto dai medici che gli avevano diagnosticato il diabete, effettuava una visita oculistica privata che riscontrava una “retinopatia diabetica”.
Nutrendo sospetti circa l’operato dei medici dell’Ospedale che lo ebbero in cura, il paziente decideva di ricorrere ad una perizia medico-legale all’esito della quale si evincevano profili di responsabilità professionale a carico dei medici per mancato approfondimento diagnostico e conseguente tardivo trattamento delle complicanze oculari progressivamente instaurate o evolute.
Quindi, il paziente conveniva l’Azienda USA davanti al Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti, affermando che, poiché i medici dell’Ospedale avevano omesso di sottoporre a visita oculistica il paziente al momento del primo accertamento di diabete mellito nel 2004, avrebbero impedito la tempestiva diagnosi della patologia retinopatica e di conseguenza il trattamento idoneo ad impedirne l’aggravamento.
La consulenza tecnica d’ufficio da ragione al paziente
Il Consulente Tecnico incaricato dal Giudice prende atto che “diagnosticatogli a settembre 2004 il diabete mellito di tipo 2 il paziente fu inviato ad eseguire accertamenti ad organi ed apparati che possono essere colpiti dalla vasculopatia diabetica (…) ma non gli fu indicato, come prescritto dai protocolli nazionali ed internazionali di sottoporsi a visita oculistica per controllare il fundus oculi per sospetta retinopatia diabetica (…) Solo dopo 18 mesi il paziente ebbe la consapevolezza della complicanza retinica da diabete mellito per cui iniziò l’iter diagnostico e terapeutico (…)”.
Inoltre, “considerando che dal momento della diagnosi di diabete mellito tipo 2 é anche iniziata la terapia antidiabetica e che la progressione del danno retinico é da rimettere in relazione anche alla durata della malattia stessa é verosimile ipotizzare che al danno attuale abbiano concorso sia il ritardo della diagnosi e di trattamento, ma anche la durata stessa della malattia che é verosimile fosse già presente nell’ottobre 2004”
Prosegue asserendo che “una fissazione tempestiva di una visita oculistica in un soggetto diabetico con 280 di glicemia a digiuno certamente avrebbe impedito il fisiologico aggravarsi della retinopatia“.
Il C. T. U. infine così conclude: “per quanto sopra detto si ritiene che a seguito dell’omissione all’indicazione al compimento della visita oculistica del 2.10.2004 da parte dei medici del centro diabetico dell’Ospedale abbia avuto un peggioramento dell’apparato visivo”
Il Giudice condanna l’Ospedale al risarcimento: 45.000.000 euro
Il Tribunale ha preso atto della suddetta consulenza ritenendo che “una tempestiva diagnosi da parte dei medici avrebbe consentito di intervenire altrettanto tempestivamente evitando con ragionevoli probabilità il peggioramento dell’apparato visivo del paziente. In questo senso dunque non possono che ravvisarsi profili colposi nella condotta tenuta dagli operatori sanitari per aver i medesimi omesso di indicare al paziente i doverosi accertamenti diagnostici oculistici”.
“Ciò in violazione non solo dei canoni di cui all’art. 1176 c.c., il quale, si rammenta, impone ai professionisti di applicare nel loro operato la diligenza qualificata specifica del settore d’appartenenza, ma anche delle linee guida internazionali e nazionali (Standars of medical care in diabetes) che raccomandano una visita oculistica a breve tempo dopo la diagnosi di diabete mellito di tipo 2, in quanto é già possibile riscontrare retinopatia a rischio”.
Il danno biologico è stato riconosciuto in una percentuale di invalidità permanente del 10% e, oltre a tale danno, l’Ospedale è stato condannato anche al pagamento di spese legali e della consulenza.
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