Riportiamo integralmente il Protocollo del 6 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Milano ha stilato le “Indicazioni operative per la Consulenza Tecnica d’Ufficio su famiglie e minori”.
Premessa
È viva la necessità di fissare linee guida per l’espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate che, nell’ambito della cornice giuridica fissata dalle norme sovranazionali e dalle leggi interne processuali e sostanziali, contribuiscano a elaborare buone prassi di natura metodologica e deontologica a disposizione di CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati che, nel rispetto della autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti e ferma l’autonomia valutativa del giudice nell’attività giurisdizionale, siano improntate alle seguenti finalità: rispondere adeguatamente al quesito del giudice, rispettare il contraddittorio, redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali, tener conto della normativa sulla privacy, rispettare la dignità ed i diritti delle persone esaminate e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore.
1. Nomina del consulente tecnico d’ufficio e conferimento dell’incarico
Nel rispetto degli articoli 22 e 23 disp. att c.p.c. il giudice nomina il consulente tecnico che, per competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico. Il CTU nominato, al momento dell’accettazione dell’incarico, deve depositare il proprio curriculum vitae in formato europeo e, qualora ritenga di non avere la competenza necessaria, deve tempestivamente avvertire il giudice.
All’udienza di conferimento dell’incarico, ovvero fino all’inizio delle operazioni peritali, o anche successivamente in caso di risultanze sopravvenute, il CTU nominato può proporre eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito formulato dal giudice, comunicare la necessità di avvalersi di ausiliari al fine della relativa autorizzazione giudiziale, suggerire la necessità che la consulenza tecnica debba essere collegiale qualora ritenga necessarie competenze di altra branca professionale.
Il giudice decide, sentite le parti.
2. Incompatibilità del giudice nominato
Il CTU nominato deve essere terzo e imparziale. Deve tempestivamente, e comunque al più tardi nel termine di cui quell’articolo 192 c.p.c., comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua ricusazione.
Per non favorire istanze di ricusazione meramente strumentali a condizionare la scelta del giudice, i motivi di astensione e di ricusazione devono essere rigorosamente valutati dal giudice che ha nominato il CTU sensi dell’articolo 63 c.p.c., evidenziando che eventuali partecipazioni a convegni, master e collaborazioni professionali di carattere meramente scientifico tra consulenti e tra consulenti e avvocati non possono di per sé costituire gravi ragioni di convenienza per la ricusazione.
3. Nomina dei CTP
Il CTP può essere nominato nel termine assegnato dal giudice con le modalità di cui agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att c.p.c aggiornate dalle disposizioni sul PCT. La parte, con l’atto di nomina del proprio CTP, deve depositare il curriculum vitae in formato europeo dello stesso. La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni professionali.
Le parti, quanto alla nomina dei CTP, devono rispettare le norme del codice deontologico degli psicologi e dei medici ed in particolare rispettivamente l’art. 26 e gli artt. 21 e 62. In corso di consulenza la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c può nominare il CTP solo previa istanza e autorizzazione del giudice.
La parte può sostituire per motivate ragioni il CTP tempestivamente nominato, dandone immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU. In entrambi i casi la nomina successiva e la sostituzione del CTP non possono comportare un rallentamento delle operazioni peritali e quindi il CTP non potrà chiedere la rinnovazione di indagini già effettuate e/o mettere in discussione le decisioni di tipo metodologico e procedurale già concordate tra CTU e CTP. Il CTP revocato o rinunciante deve consegnare al nuovo CTP il materiale avuto dal CTU nel corso delle operazioni peritali.
4. Fase preliminare: calendarizzazione e definizione delle procedure
All’inizio delle operazioni peritali il CTU concorda con i CTP le procedure, avendo cura di anticipare un ipotetico percorso conoscitivo-peritale. Tali procedure saranno suscettibili di opportune modificazioni in relazione alle esigenze di indagine emergenti. Il CTU ha cura di garantire che la calendarizzazione degli incontri fornisca la massima opportunità di presenza ai CTP, facendo tuttavia prevalere sempre il prioritario interesse dei minori affinché la valutazione si svolga in tempi congrui con le esigenze del caso. Il CTU ed i CTP opereranno congiuntamente al fine di rispettare i tempi di deposito dell’elaborato peritale concessi dal giudice. Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate esigenze che devono essere specificatamente rappresentate.
5. Funzione valutativa e non trasformativa della CTU
La Consulenza d’Ufficio non ha una funzione trasformativa/conciliativa. E’ comunque parte naturale del mandato esplorativo del CTU valutare e comprendere se vi siano margini di negoziabilità delle divergenze in campo all’interno del nucleo familiare.
6. Il quesito
Al CTU viene rivolto un quesito secondo il seguente modello e da adattare alla situazione specifica: “Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l’allegata documentazione, sentite le parti ed i minori nelle forme ritenute più opportune (inserire specifica delega all’ascolto se ritenuto necessario), sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all’assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all’AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali, 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l’impatto sulle competenze genitoriali 2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l’accesso all’altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità 3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell’età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile
i bisogni speciali di cui sono portatori 4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l’adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso 7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore 8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull’accesso alle cure e sulla compliance 9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
7. La partecipazione dell’avvocato
Richiamato l’art. 194 co. 2 c.p.c., il giudice, al momento del conferimento dell’incarico al CTU, al fine di preservare un setting adeguato per gli adulti e soprattutto per i minori, chiede ai difensori la loro disponibilità a non partecipare alle operazioni peritali a meno che non sia il CTU a richiedere la loro presenza. Della rinuncia del difensore viene dato atto a verbale.Tale soluzione può ritenersi valida anche per il difensore che si costituisce in proprio ex art. 86 c.p.c quale curatore speciale del minore, fatto salvo il potere di nomina del CTP e quanto previsto al punto n. 13 relativo all’ascolto del minore.
8. La produzione dei documenti
Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a consolle. Il giudice, al momento della ammissione della CTU, concede termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l’espletamento dell’incarico (ciò anche nel caso di CTU ammessa dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., visti i poteri officiosi del giudice del conflitto familiare sanciti dalla normativa nazionale e sovranazionale). Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o possono essere acquisiti dal CTU ulteriori documenti pubblici o pubblicamente consultabili (es. provvedimenti di A.G.) e documenti che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l’indispensabilità all’accertamento di una situazione di comune interesse (es certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, o da altri enti o istituzioni). Il CTU, dopo aver acquisito il documento, deve tempestivamente trasmettere quanto ricevuto con indicazione della fonte di acquisizione al CTP in modo che le parti possano effettuare il controllo ed interloquire sullo stesso a garanzia del contraddittorio. Ogni altro documento formatosi successivamente al termine sopra indicato al secondo comma (es. video, trascrizioni di mail o di sms) deve essere depositato dal difensore al giudice che ne valuta la rilevanza ai fini dell’espletamento dell’incarico, a meno che non venga acquisito dal CTU sull’accordo delle parti.
9. Il verbale delle operazioni peritali
All’inizio delle operazioni peritali il CTU, quale pubblico ufficiale, redige e sottoscrive il verbale dell’inizio delle stesse in cui si dà atto:
– della metodologia che verrà utilizzata (aspetto teorico pratico)
– delle operazioni peritali che verranno eseguite in linea di massima (procedure, adempimenti cheverranno effettuati e tempistica)
– in caso di presenza di ausiliari, dei compiti affidati agli stessi dal CTU
– in caso di consulenze collegiali dell’eventuale ripartizione dei compiti tra i CTU nominati con
competenze diverse
– della presenza o assenza di difensori e/o del curatore speciale alle operazioni peritali e all’ascoltodel minore secondo le indicazioni di cui al presente documento.
Devono essere redatti ulteriori verbali delle operazioni peritali qualora nel corso delle successive sedute vengano avanzate istanze e/o osservazioni da parte dei CTP che necessitino di determinazioni da parte del CTU, in particolare sul metodo, sulle procedure, sul contraddittorio. Al termine delle operazioni il CTU redige e sottoscrive il verbale di chiusura delle operazioni peritali in cui deve dare atto di eventuali istanze o contestazioni dei CTP, in assenza delle quali certificherà, d’accordo con i CTP, la completezza delle operazioni e la loro regolarità. Le osservazioni e le istanze dei CTP di cui all’art. 194 c.p.c. vengono rese note al CTU solo in sede di operazioni peritali e verbalizzate, fatte salve situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni al CTU urgenti ed indifferibili che verranno effettuate a mezzo pec.I verbali delle operazioni peritali sono allegati alla relazione peritale.
10. Le operazioni peritali in presenza o in remoto
Qualora dovesse protrarsi l’emergenza sanitaria, ,il CTU, anche nella sua veste di Pubblico Ufficiale, deve tenere presenti i criteri che riguardano la tutela della salute dei cittadini e della collettività e non basarsi su personali valutazioni sul rischio di contagio. Nella gestione delle operazioni peritali, il CTU deve individuare le modalità più opportune, remoto o presenza, tenendo presente il livello di contagio, le restrizioni vigenti e la necessità della valutazione clinico-forense. In caso di incontri in presenza ritenuti necessari, come, ad esempio, l’osservazione dell’interazione genitori-figli, devono essere adottate tutte le misure di prevenzioni previste. Il CTU deve concordare con i CTP se questi seguiranno le operazioni in presenza, con adozione di una logistica idonea alla presenza di più persone, o in remoto, sempre garantendo il rispetto del contraddittorio. Nei colloqui in remoto deve essere fatta attenzione all’eventuale presenza, specie in caso di minori, di terze persone e all’influenza che tale presenza può avere sul soggetto. Gli incontri con enti, scuole e altri esperti possono essere gestiti proficuamente e tempestivamente in remoto: tale modalità può diventare una risorsa funzionale allo svolgimento delle operazioni peritali anche al di fuori dell’emergenza.
11. Esame peritale degli adulti
L’esame peritale dei periziandi adulti comporterà una raccolta anamnestica completa che può essere svolta contestualmente all’esame clinico forense. La narrazione autobiografica libera e/o guidata, prossima e remota, deve essere considerata il campo esplorativo principale per un esame accurato e non dovrà essere sostituita da interviste scritte autosomministrate o da reattivi psicodiagnostici. Le dichiarazioni rese dalle parti non possono essere utilizzate dal giudice a fondamento della decisione in ordine alle ulteriori domande avanzate nel giudizio, che non siano la domanda relativa alla responsabilità genitoriale, fatta in ogni caso salva la possibilità di utilizzare le risultanze delle indagini peritali.
I test:
✓ I test (proiettivi e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell’ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l’esame clinico. L’assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una corretta formulazione diagnostica. Pertanto, l’apporto dei test psicologici, ove ritenuti necessari, è da intendersi complementare all’esame clinico.
✓ È opportuno che il CTU chiarisca le finalità di indagine per cui ha richiesto l’esecuzione del/dei test preliminarmente all’esecuzione degli stessi. Per la individuazione di tali finalità deve rigorosamente attenersi al mandato indicato nel quesito.
✓ I test devono essere svolti da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense, diversi dal CTU, sotto la sua responsabilità e il materiale testale (i protocolli e la relativa relazione) deve essere fornito al CTU. Durante le operazioni peritali, il CTU trasmette ai CTP i protocolli e, in tempo utile per il confronto tecnico conclusivo, le relazioni testali.
✓ Tutto il materiale dovrà essere depositato.
12. Esame peritale dei minori
Il CTU ha cura di adottare ogni accortezza affinché l’esame peritale sia il meno stressante possibile
per i minori. Il CTU ha cura di informare il minore circa le finalità dell’esame e di utilizzare strategie comunicative adeguate alle sue competenze di comprensione. Nell’ambito dell’esame peritale il CTU ha cura di accertare le competenze del minore in relazione alla capacità di discernimento, tenuto conto dell’età e del funzionamento psichico. Il CTU ha cura di promuoverne la libera espressione di intenzioni pertinenti all’accertamento peritale, compatibilmente con l’età e con la capacità di discernimento. Poiché la libera espressione delle proprie istanze è un diritto prioritario del minore, che potrebbe essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l’esame dei minori avviene senza la presenza dei CTP, fatta salva la possibilità del CTP di farne richiesta.
I Test:
✓ Valgono in generale le considerazioni già formulate per l’esecuzione di test negli adulti.
✓ Nel caso dei minori l’esecuzione di test è abitualmente considerata una strategia operativa sempre consigliabile, fatte salve le situazioni in cui essi sono controindicati o manifestamente superflui.
✓ È sempre indispensabile che il CTU si astenga dal sottoporre il minore a esplorazioni testali
superflue, oppure tali da essere controindicate in ragione della condizione psicologica del minore.
✓ L’esecuzione dei test è preferibilmente delegata ad ausiliari del CTU -sotto la sua responsabilità purché prevalga sempre l’esigenza di tutelare il minore dall’esposizione a situazioni di eccessivo stress (ivi inclusa l’esposizione a contatti con un elevato numero di professionisti diversi).
13. L’ascolto del minore
Il Giudice può sempre delegare al CTU l’ascolto del minore, dando sempre adeguata motivazione dell’ascolto delegato e non diretto. Al minore deve essere data informazione delle finalità dell’ascolto e delle eventuali conseguenze della sua opinione e di tale ascolto deve essere redatto separato verbale. I difensori, le parti ed i CTP non possono partecipare all’ascolto del minore, se non espressamente autorizzati dal giudice ai sensi dell’art. 336 bis co 2 c.c. Per tutelare la serenità psicofisica del minore e la genuinità dell’esame è opportuno che per l’ascolto del minore non sia utilizzato il vetro specchio con impianto citofonico come, invece, indicato nell’art. 38 bis disp. att c.c., visto che il minore deve essere informato dell’uso del suddetto strumento, a menoche non sussistano ragioni assolutamente particolari che verranno esaminate dal CTU o eventualmente sottoposte all’attenzione del giudice.
14. Il curatore speciale del minore
Nel caso di ascolto delegato del minore dal giudice al CTU, al minore deve essere garantita la pienezza delle tutele ordinamentali. Pertanto, deve essere assicurato il suo diritto di essere assistito dal curatore-difensore, quando nominato, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice. Quanto invece all’esame clinico del minore ad opera del CTU la presenza del curatore-difensore non è opportuna (salvo che non venga richiesta dal CTU) al fine di preservare un setting adeguato. Qualora il curatore speciale ritenga opportuna o necessaria la sua presenza può fare espressa richiesta motivata di autorizzazione a presenziare al CTU che valuterà se consentirla sulla base di adeguata motivazione. Qualora il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore quale “fonte privilegiata” (esempio riferire circa il sistema delle relazioni familiari per quanto note, individuazione dell’interesse del minore secondo il prudente apprezzamento del suo rappresentante, valutazioni circa l’opportunità di acquisizione di opinioni/informazioni da parte del CTU), il colloquio con il curatore speciale costituisce un incombente “ordinario” di espletamento della CTU e deve avvenire nel contraddittorio con i CTP.
15. Registrazione dei colloqui peritali e deposito
L’ascolto del minore, effettuato quando delegato dal giudice, viene sempre audio e video registrato. Il contenuto della audiovideoregistrazione deve essere trascritto integralmente dal CTU con indicazione del contegno del minore. Tale trascrizione deve essere allegata alla consulenza con il titolo “trascrizione dell’ascolto delegato del minore”. La registrazione audio-video del minore, in quanto atto processuale, deve sempre essere allegata alla relazione peritale. L’esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato; il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione qualora la stessa sia pregiudizievole per il minore data la sua particolare situazione psicofisica, fatto salvo l’obbligo di audioregistrazione. Rispetto al contenuto della registrazione è il CTU a decidere se trascriverlo integralmente ovvero limitarsi ad un verbale sommario. Tale trascrizione o verbale sommario deve essere allegato alla consulenza con il titolo “trascrizione o verbale sommario dell’esame clinico del minore”. In entrambi i casi le registrazioni audiovideo o audio devono essere sempre consegnate ai CTP che le utilizzeranno nel rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore. Qualora le parti non abbiano nominato CTP le suddette registrazioni devono essere consegnate ai difensori i quali anche sono chiamati al rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore.
La consegna ai CTP o ai difensori deve avvenire subito dopo l’espletamento dell’incombente per consentire la discussione tra esperti. I supporti contenenti le suddette registrazioni devono essere depositati in allegato alla CTU presso la cancelleria del giudice. Quanto alla registrazione dell’esame degli adulti, il giudice può disporla quando ritenuta necessaria per motivi particolari del caso di specie. In caso in cui la registrazione non sia disposta dal giudice, è il CTU che può liberamente decidere se attivarla come mero appunto di lavoro. La registrazione, in quanto appunto di lavoro del CTU, non viene consegnato ai CTP né durante le operazioni né dopo e neppure viene depositata al giudice unitamente alla CTU. Se alla prima udienza successiva al deposito della CTU ne viene richiesta la produzione, il giudice decide bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto della partecipazione o meno dei consulenti di parte a tutte le operazioni peritali e della disponibilità da parte degli stessi degli esiti degli accertamenti disposti dal CTU, alla luce delle osservazioni di parte sulla relazione peritale. Qualora il CTU decida di non procedere all’audio registrazione degli incontri, essi non possono essere audioregistrati dai CTP autonomamente, se non previa autorizzazione del CTU. L’utilizzo da parte dei CTP delle registrazioni deve essere effettuato nell’ambito dei doveri deontologici dell’Ordine di appartenenza.
In ogni caso quando è il CTU ad audio-videoregistrare, la registrazione non può mai essere eseguita in autonomia e in “parallelo” su dispositivi dei CTP. Non possono esservi infatti materiali registrati diversi da quelli ottenuti sui dispositivi approntati dal CTU.
16. La violenza domestica
Qualora nel nucleo familiare si registrino situazioni di violenza domestica, in particolare uno dei genitori sia stato raggiunto da misura cautelare o da sentenza di condanna di primo grado, od anche sia stata esercitata l’azione penale per detta tipologia di reati, o sia stato adottato un ordine di protezione ex art. 342 bis c.c., non solo nei casi di violenza diretta sui minori o da essi assistita, ma anche nei casi in cui la condotta maltrattante sia perpetrata esclusivamente in danno dell’altro genitore, il CTU nominato dal giudice deve attentamente valutare se effettuare nel corso delle operazioni peritali incontri congiunti tra genitori e tra il genitore maltrattante e i figli minori, tenendo in considerazione la volontà del genitore vittima e/o del minore vittima di violenza domestica anche assistita di non incontrare l’altro genitore ed i sentimenti di paura da essi espressi. Qualora gli incontri dei minori con il genitore maltrattante-stalker siano necessari ai fini della indagine e comunque non vi sia rifiuto da parte dei figli, tali incontri congiunti devono essere richiesti al giudice, previa autorizzazione dell’AG penale procedente. In assenza dei suddetti provvedimenti della A.G. penale e/o civile, qualora un genitore o i figli minori esprimano sentimenti di paura o di rifiuto ad incontrare il coniuge o il convivente o l’altro genitore, il CTU, qualora non ritenga di adottare le sopra indicate cautele, chiederà al giudice indicazioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni peritali. Inoltre, nelle risposte al quesito in ordine alle competenze genitoriali ed ai tempi di permanenza dei minori con i genitori, nel rispetto dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul, il CTU deve prendere in considerazione gli episodi di violenza verificatisi e/o gli esiti del processo penale, attentamente valutando soluzioni che non compromettano i diritti e la sicurezza delle vittime e dei bambini.
17. La normativa sulla Privacy
Tenuto conto della disciplina di cui al D.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa interna al regolamento UE del 27.4.2016 n. 679 e delle “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del pubblico ministero”, (delibera garante 46/2008) pubblicate in G.U. 178/2008 da ritenersi ancora efficaci, deve ritenersi:
1) “L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali”; essa comporta l’acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, il cui trattamento rientra in quelli effettuati per ragioni di giustizia.
2) Non è dunque richiesto da parte del CTU per l’acquisizione e il trattamento dei dati personali il consenso dell’interessato, ma la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati devono essere fatti dal CTU secondo i principi di liceità, esattezza e pertinenza. I dati raccolti “non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati”; tempo da identificarsi, concluso l’incarico peritale e depositata la relazione, con la prima udienza prevista per l’esame della CTU in cui i difensori possono sollevare eccezioni relative alla CTU stessa.
18. La relazione peritale
La relazione deve essere:
Sintetica (la storia familiare dei genitori dalla loro nascita può essere omessa o molto sintetizzata se non assume rilevanza nella risposta ai quesiti. Il CTU non deve riassumere o riportare gli atti di causa)
Chiara: il linguaggio del consulente d’ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti
Coerente: tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali con le indagini
svolte e le deduzioni tratte. La relazione peritale si articola in parti o sezioni, di cui all’indice da inserirsi in epigrafe, nelle quali siano chiaramente distinguibili:
Il CTU allega alla relazione:
19. Conclusione incarico e incompatibilità CTU
Dopo la conclusione dell’incarico, il CTU e gli ausiliari, di cui lo stesso si sia avvalso, si astengono dall’assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o dei minori (es. coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta della coppia e/o di uno dei genitori) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie (art. 26 del codice deontologico degli psicologi, art. 62 del codice deontologico dei medici) sia al fine di garantire la terzietà del CTU e dell’ausiliario anche dopo lo svolgimento del mandato, qualora si renda necessario un suo nuovo intervento, nel prosieguo del giudizio e nei successivi gradi.