Il caso: mal di testa per presenza di corpo estraneo lasciato dal chirurgo
Con questo articolo ci occupiamo dell’ennesimo ed eclatante caso di malasanità di cui hanno parlato le cronache in questi giorni.
Un uomo da quando è piccolo soffre di un forte mal di testa che, progressivamente, si affianca ad una grave forma di epilessia. Tali condizioni di salute comportano per lui numerosi ricoveri e cure farmacologiche pesanti. Per non dire che a livello umano e sociale egli subisce ovvie limitazioni. Anche i suoi familiari, comprensibilmente, subiscono danni a causa delle condizioni di salute del predetto.
La condizione dell’uomo va avanti dal 1968, quando aveva solo 4 anni, fino al 2012, quando, nel corso dell’ennesimo ricovero, egli viene sottoposto ad una tac del cervello che rivela che al suo interno era presente un corpo estraneo.
Di cosa si trattava? Di un catetere da drenaggio di circa sei centimetri che gli aveva nel tempo causato tutte le problematiche di salute!
Perché aveva un catetere da drenaggio nella testa? Perché all’età di 4 anni era stato investito da una macchina ed era stato sottoposto ad intervento chirurgico per riduzione di un edema al cervello. In questa occasione, essendo l’unico intervento cranico da lui mai subito, il chirurgo aveva evidentemente “richiuso” la testa del paziente lasciandovi un catetere da drenaggio!
Anche i familiari possono essere risarciti: più di 1 milione di euro?
Il paziente che subisce danni da responsabilità contrattuale medico-sanitaria ha 10 anni di tempo per richiedere i danni all’Ospedale o 5 al medico dell’Ospedale, mentre i suoi familiari ne hanno 5 per chiedere danni cosiddetti “riflessi” da responsabilità extracontrattuale.
E’ normale, tuttavia, che a causa di responsabilità medico-sanitaria al paziente siano derivate lesioni lievi, gravi o gravissime, se non addirittura la morte. In questi casi il medico è quindi responsabile anche penalmente per il reato di lesioni colpose o omicidio colposo. Ebbene, in questi casi la prescrizione del diritto al risarcimento aumenta poiché, «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile» (art. 2947 c. c.).
Ma i Giudici allungano ulteriormente i termini di prescrizione del diritto al risarcimento danni da malasanità!
Infatti, <<anche in tema di responsabilità contrattuale di natura medica, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche>> (Tribunale di Milano, sentenza 5723 del 13.06.2019 in linea con il principio affermato da Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 576/2008).
Nel caso che trattiamo il paziente ha scoperto il motivo dei suoi malesseri solo nel 2012, quindi da tale data decorreva il termine decennale per chiedere i danni ed egli ha agito tempestivamente.
Anche i familiari possono essere risarciti!
Nel caso di cui ci occupiamo, il paziente e sua sorella hanno fatto causa al Tribunale di Firenze che, a seguito dell’espletamento di una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) ha effettivamente accertato che le lesioni di cui soffriva il paziente derivavano proprio dall’errore medico suddetto.
Sia lui che la sorella sono stati quindi risarciti per tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti.
Il paziente è stato risarcito per circa un milione di euro più altrettanti di interessi dal lontano 1968 e la sorella per circa trentamila euro.
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