Quando due genitori si separano o divorziano (o nel caso di genitori non sposati, semplicemente si lasciano), tra le varie questioni da disciplinare c’è quella relativa al mantenimento dei figli.
Il mantenimento dei figli è composto da due voci: 1) il contributo al mantenimento che è rappresentato da una quota fissa; 2) le spese straordinarie che variano di volta in volta in base alle esigenze dei figli.
DIFFERENZA TRA MANTENIMENTO ORDINARIO E SPESE STRAORDINARIE
Al genitore con cui i figli continueranno a vivere (detto affidatario) è solitamente dovuto da parte dell’altro genitore un contributo al mantenimento dei figli. Può dirsi che tale contributo è “ordinario” in quanto consiste in una somma mensile fissa che è volta a coprire le spese quotidiane che i figli comportano (cibo, bevande, vestiti, scarpe, bollette, carburante per spostamenti etc.).
Il contributo viene determinato in base a diversi fattori tra cui, principalmente, il reddito del genitore che deve corrisponderlo all’altro e l’età del figlio.
Altra cosa è la somma che i genitori normalmente ripartiscono tra loro a metà per le spese straordinarie necessarie di volta in volta per i figli (ad esempio iscrizione a scuola, libri scolastici, attività sportive, visite mediche, occhiali, dentista, baby sitter etc.). Può dirsi che esse devono essere preventivamente accordate a meno che non siano necessarie ed urgenti.
Per una più esaustiva elencazione delle spese straordinarie e della necessità o meno per i genitori di deciderle insieme, leggi il nostro articolo “Spese straordinarie per i figli. Devono essere concordate?”.
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SI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO SULLA BASE DELLA SOLA SENTENZA DI SEPARAZIONE O DIVORZIO?
Talvolta capita che il genitore tenuto a rimborsare le spese straordinarie non adempia, per cui il genitore affidatario dovrà procedere con il recupero di tali somme.
La relativa azione legale potrà avvenire semplicemente in base alla sentenza di separazione o divorzio o si dovrà fare una nuova causa?
La risposta a questa domanda ce la da la Corte di Cassazione Civile con la sentenza numero 3835 del 15 febbraio 2021 che ha affrontato il seguente caso.
La Corte di appello di Firenze aveva respinto l’impugnazione proposta da una madre contro la sentenza del Tribunale di Prato che aveva, a sua volta, rigettato la domanda della prima di condanna dell’ex coniuge al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia.
Il giudice di primo grado, d’ufficio, aveva rilevato il difetto di interesse ad agire in capo all’attrice in quanto già in possesso di un titolo esecutivo idoneo a far valere la situazione giuridica azionata, titolo che consisteva nella sentenza di divorzio che, dopo aver previsto l’obbligo per il padre di corrispondere all’ex coniuge la somma di Euro 750,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, aveva altresì stabilito che il padre dovesse rimborsare la metà delle spese mediche straordinarie e di quelle scolastiche sostenute per la figlia.
Il Tribunale esprimeva a tal fine un giudizio di condivisione delle ragioni fatte proprie dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11316 del 2011, piuttosto che di quelle contenute nella sentenza n. 1758 del 2008, secondo la quale, alle condizioni date nella fattispecie in esame, sarebbe stato necessario un ulteriore intervento del giudice per accertare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità.
Dinanzi alla Corte di Appello di Firenze l’appellante deduceva che l’ufficiale giudiziario di Prato aveva dichiarato di non poter procedere al pignoramento perchè il titolo esecutivo non conteneva un importo certo, liquido ed esigibile e che il precedente richiamato in primo grado doveva intendersi come isolato e non portatore di un principio applicabile, come confermato da successive sentenze della Corte di legittimità che avevano ribadito il precedente indirizzo.
La Corte fiorentina, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse antinomia tra le pronunce indicate dall’appellante, rimarcando che la successiva sentenza, la n. 11316 del 2011, aveva ritenuto la necessità di uno specifico titolo solo quando il rimborso riguardi spese effettivamente straordinarie e quindi differenti da quelle che, nella loro prevedibilità, siano invece già comprese nel provvedimento che disciplina il modo in cui ciascun genitore si fa carico del mantenimento dei figli.
La donna ricorreva per la cassazione della sentenza di appello e la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, seppur motivando diversamente dalla Corte di Appello di Firenze.
LA RISPOSTA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione della formazione del titolo e della sua azionabilità, in materia di contribuzione alle spese straordinarie dei figli là dove il genitore onerato non vi adempia.
“Si deve stabilire se si possa agire esecutivamente con il provvedimento contenuto nel dispositivo della sentenza di divorzio o se sia necessario promuovere autonomo giudizio di cognizione al fine di far accertare l’effettiva sopravvenienza e l’entità degli specifici esborsi”.
Nel tempo la Corte si è espressa dapprima nel senso della necessità della formazione di un nuovo titolo (Cass. 28/01/2008 n. 1758) per poi, successivamente muoversi nel senso di delimitare all’interno della più ampia categoria delle cd. spese straordinarie quelle che, per una loro fisiologica prevedibilità, possono essere sottratte all’applicazione dell’indicato principio (Cass.:23/05/2011 n. 11316).
Si è così posta la questione della distinzione all’interno della categoria delle spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, tra:
A) SPESE STRAORDINARIE PREVEDIBILI E FACILMENTE QUANTIFICABILI: LA SENTENZA DI SEPARAZIONE O DIVORZIO E’ TITOLO ESECUTIVO, PER CUI E’ SUFFICIENTE DOCUMENTARLE E AGIRE ESECUTIVAMENTE
Sono quelle spese che, seppur non quantificate in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicchè la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316 cit.);
B) SPESE STRAORDINARIE IMPREVEDIBILI E IMPONDERABILI: SI DEVE INSTAURARE UN NUOVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE PER ACCERTARLE
Sono quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione.
CONCLUSIONI
L’indicata classificazione muove dalla necessità che venga rispettata la regola secondo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore (sentenza di separazione o divorzio) esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo (sentenza o decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto.
Le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l’acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell’assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicchè esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all’an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1-4.4).
Siffatte spese, possono essere chieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione.
Quanto alle cdd. “spese straordinarie” intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, la Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.
La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell’ammontare dell’assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall’art. 337-ter c.c., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo” (nel regime definito dall’art. 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562).
PERCHE’ RIVOLGERSI AI NOSTRI AVVOCATI
Il nostro Studio Legale di Lucca mette a disposizione degli interessati uno o più avvocati con esperienza in materia di separazioni e divorzi, affinchè esamini casi analoghi a quello di cui abbiamo scritto in questo articolo.
Sarà sufficiente fissare un appuntamento con l’avvocato dello Studio Legale di Lucca o di altre città in cui è presente avvocaticollegati.it, spiegare il caso, mostrare il provvedimento di separazione o divorzio e documentare le spese straordinarie sostenute di cui si intende chiedere il rimborso.
L’avvocato saprà dirvi se per il rimborso delle spese straordinarie sarà sufficiente utilizzare la sentenza di separazione o divorzio, e quindi notificare al genitore inadempiente un atto di precetto per poi eventualmente procedere ad un pignoramento, oppure se sarà necessario ricorrere al Giudice di Pace o al Tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo.