Tra le materie trattate dal nostro Studio Legale, particolare rilevanza ed ampia percentuale di successo ha quella della “responsabilità medico-sanitaria”, ossia la richiesta di risarcimento dei danni subiti da pazienti per colpa di medici e/o operatori sanitari, sia nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche che private.
Per tale motivo ci pare utile riportare un breve vademecum che faccia comprendere sia gli aspetti sostanziali che procedurali della materia.
QUANDO SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI?
Vi è responsabilità medico-sanitaria quando i soggetti che si affidano ad un professionista e/o una struttura sanitaria subiscono una lesione fisica, o psichica a causa di un errore imputabile al professionista e/o alla struttura, cioè quando il paziente non è stato visitato, curato o operato in maniera corretta, tanto che da tale negligenza è scaturito, per appunto, un danno.
L’ onere della prova: “è onere del paziente provare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria (e quindi il nesso causale con essa), restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico – scientifiche del momento” (così da ultimo, Tribunale di Torino, sez. IV, n. 148 del 15.01.2021).
ALCUNI ESEMPI DI MALASANITA’
errata diagnosi (es. il medico scambia una malattia per un’altra),
omessa diagnosi (es. il medico non si rende conto della presenza di una malattia), errata terapia (es. la cura somministrata è sbagliata),
intervento mal eseguito o comunque non corrispondente alle linee guida mediche (es. operazione che coinvolga organi diversi da quelli malati o comunque sia stata mal eseguita),
mancato consapevole consenso del paziente (es. quando non vengono spiegate modalità ed eventuali rischi dell’intervento)
danni da c. d. da malasanità (es. infezioni derivate al paziente per carenze della struttura). In tutti questi casi vi è un danno che può essere quantificato, sia oggettivamente in base a tabelle che si basano sull’età del danneggiato e sull’entità delle lesioni, sia soggettivamente in base alla persona del danneggiato (professione, reddito, vita di relazione, attività sportiva etc.).
QUANTO TEMPO C’E’ PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI?
La giurisprudenza è ormai pressochè concorde nel ricondurre il rapporto tra paziente e struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) nell’ambito contrattuale (cosiddetto contratto di spedalità), considerato che il paziente si rivolge alla struttura per avere una assistenza sanitaria a pagamento (a nulla rileva il caso in cui il paziente sia esentato dal pagamento del ticket, poiché se vi è un errore vi è comunque un risarcimento).
Così recentemente si è espresso il Tribunale di Lucca con la sentenza 732 del 13.08.2020: “in tema di responsabilità della struttura sanitaria, al momento dell’ingresso nella struttura sanitaria il paziente conclude un contratto atipico di spedalità, in base al quale sulla struttura grava la gestione logistica delle risorse, la messa a disposizione di strutture e spazi idonei agli scopi curativi, la gestione del personale medico e paramedico, la manutenzione dei macchinari e dei locali, anche dal punto di vista igienico, la vigilanza e il controllo sugli strumenti e sui farmaci utilizzati, tutti strumentali al dovere di cura”.
Anche il rapporto paziente-medico è da ricondurre nell’ambito contrattuale, in particolare quello d’opera professionale.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il paziente che si ritiene danneggiato dovrà necessariamente chiedere il risarcimento dei danni ENTRO 10 ANNI che decorrono dal momento in cui il paziente inizia a percepire la malattia.
Il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (Tribunale di Milano, n. 5723 del 13.06.2019).
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LA PROCEDURA PER CHIEDERE I DANNI
Per quanto riguarda l’aspetto procedurale:
LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL MEDICO
Nel caso in cui il paziente riporti lesioni o addirittura la morte, a causa di responsabilità di medici e/o operatori sanitari, il fatto potrà essere oggetto di accertamento in sede penale.
Nel caso di morte del paziente si procederà per il reato di omicidio colposo (art. 589 c. p.), nel caso di lesioni per l’ipotesi di lesioni colpose (art. 590 c. p.).
Riguardo i casi di colpa medica, il dies a quo per i casi di lesioni personali colpose è stato individuato nel momento dell’insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente (Cass. IV, n. 44335/2016). Quindi, nei casi di lesioni procedibili a querela di parte essa dovrà essere presentata entro tre mesi dalla stabilizzazione.
Attenzione, se in ambito civile si ottiene il risarcimento dei danni laddove il medico sia stato semplicemente negligente, in ambito penale il medico sarà condannato solo se non ha rispettato le linee guida della medicina.
Infatti, la Legge 27/2017 (cosiddetta Gelli – Bianco) ha introdotto l’art. 590 sexies c. p. intitolato “Responsabilita’ colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” che prevede una causa di non punibilità:
“qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilita’ e’ esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificita’ del caso concreto”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 8770 del 2017, ha precisato che la causa di non punibilità di cui trattasi è operante solo nei casi in cui il medico si sia attenuto alle linee guida ma versi in colpa “lieve” da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle linee guida:
“in tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, l’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell’art. 589 o di quello dell’art. 590 cod. pen., e operante nei soli casi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l’atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall’esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse”.
Nel processo penale per responsabilità del medico e/o sanitario, la vittima di lesioni (o in caso di decesso i suoi eredi), potrà costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese legali di costituzione.
PERCHE’ RIVOLGERSI AI NOSTRI AVVOCATI PER OTTENERE I DANNI
I nostri avvocati hanno maturato esperienza pluriennale nella trattazione di casi di malasanità, sia in sede civile che penale, sia in via stragiudiziale che giudiziale.
Ti possiamo ricevere in tutta Italia per una prima consulenza e possono presentarti un medico-legale per verificare se effettivamente vi è stata responsabilità medico-sanitaria e quantificare i danni per le lesioni subite.
Alcuni dei principali casi che abbiamo trattato:
– mancata tempestiva diagnosi di tumore al cervello, con conseguente decesso del paziente
– errata estrazione del feto in sede di parto, con conseguente lesione permanente ad un braccio del bambino
– lesioni provocate da tirocinante odontoiatra in ospedale, con lesioni mandibolari permanenti
– errata somministrazione di farmaco per endovena, con shock anafilattico e lesioni permanenti psichiche e fisiche
– vendita di farmaco senza ricetta da parte del farmacista, con conseguenti lesioni
– errata esecuzione e posizionamento di protesi dentarie, con conseguenti lesioni a bocca ed orecchio permanenti
– etc.