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  • fondo patrimoniale
  • patrimonio di destinazione

COSA E’ IL FONDO PATRIMONIALE?

Il fondo patrimoniale è una convenzione grazie alla quale determinati beni possono essere destinati a fare fronte ai bisogni della famiglia ed è per questo che viene definito “patrimonio di destinazione”.

Sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.

 

COSTITUZIONE CONTENUTO E PUBBLICITA’

L’art 167 cc sancisce che il fondo patrimoniale può essere costituito da diversi soggetti:

  • Un solo coniuge o entrambi.
  • Un terzo.

La costituzione del fondo patrimoniale da parte di uno o entrambi i coniugi può avvenire per atto pubblico contestualmente all’atto di matrimonio o in un momento successivo.

La costituzione da parte di un terzo può avvenire sia per atto pubblico tra vivi che per testamento.

Possono far parte del fondo patrimoniale:

  • Beni mobili registrati: navi, aeromobili, autoveicoli. Tutti quei beni che pur essendo mobili sono iscritti nei pubblici registri a causa della loro importanza economica.
  • Beni immobili: costruzioni stabili, terreni, fabbricati.
  • Universalità di beni mobili: pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. un gregge, una pinacoteca, una biblioteca).
  • Titoli di credito: documenti che portano con sé una situazione giuridica che conferisce al titolare il diritto ad una prestazione (pagamento di una somma di denaro; riconsegna di beni determinati).

Il fondo patrimoniale è sottoposto ad una doppia forma di pubblicità:

  • Annotazione nei registri dello stato civile: ha funzione dichiarativa volta a rendere l’atto opponibile ai terzi.

La Corte di Cassazione ritiene che solo questa sia idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale a soggetti terzi.

  • Trascrizione: ha funzione di pubblicità notizia.

 

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

L’amministrazione dei beni che fanno parte del fondo spetta ai coniugi con una doverosa distinzione tra:

  • Atti di straordinaria amministrazione: atti che possono modificare la struttura o consistenza del patrimonio (compravendita, donazione). In questo caso i coniugi devono agire in modo congiunto, quindi entrambi devono esprimere il loro parere positivo. Nell’ipotesi in cui vi sia disaccordo ed un coniuge neghi il proprio consenso al compimento di un atto, il coniuge che ha interesse a compierlo può chiederne l’autorizzazione al giudice dimostrando che sono perseguiti gli interessi della famiglia.
  • Atti di ordinaria amministrazione: tutti gli atti che non rientrano tra quelli di straordinaria amministrazione. In questo caso i coniugi possono agire anche disgiuntamente.

Si deve ricordare che i frutti dei beni che fanno parte del fondo patrimoniale, possono essere usati solo per i bisogni della famiglia.

 

FONDO PATRIMONIALE ART 2740 CC E AZIONE REVOCATORIA EX ART 2901 CC

L’art 2740 cc sancisce che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Secondo questo articolo, infatti, il creditore che deve soddisfare una propria pretesa, può aggredire tutti i beni del debitore.

Tramite la costituzione di un fondo patrimoniale si deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale previsto dall’art. 2740 del codice civile, poiché i beni conferiti in fondo possono essere aggrediti solo in virtù dei crediti sorti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia tra i  quali rientrano  tutte le esigenze di vita dei suoi componenti per la cui individuazione si deve tenere conto delle condizioni economico-sociali della famiglia stessa.

Questo vincolo di impignorabilità impresso ai beni inclusi nel fondo patrimoniale può essere utilizzato dal debitore come strumento per preservare il patrimonio dalle eventuali azioni dei creditori, ed è proprio per questo che il nostro codice con l’art 2901 fornisce ai creditori che abbiano subito un danno a seguito della costituzione del fondo patrimoniale la possibilità di tutelarsi esercitando l’azione revocatoria che ha lo scopo di far dichiarare dal tribunale inefficace nei loro confronti il fondo.

Il termine di prescrizione per esercitare questa azione è di cinque anni dalla data dell’atto con riferimento al giorno in cui viene annotato nell’atto di matrimonio

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FONDO PATRIMONIALE E FALLIMENTO

L’art 46 della legge fallimentare specifica che i beni del fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento mentre l’art 67 della stessa legge riporta che non hanno effetto per i creditori gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni anteriori rispetto alla della dichiarazione di fallimento.

La costituzione di fondo patrimoniale è per definizione un atto a titolo gratuito anche se compiuto da entrambi i coniugi, poiché chi ottiene il vantaggio non deve corrispondere alcun corrispettivo, quindi rientra tra l’elenco degli atti soggetti a revocatoria fallimentare qualora sia compiuto nel lasso di tempo indicato dall’art 67.

 

CESSAZIONE

La cessazione del fondo patrimoniale comporta lo scioglimento del vincolo di destinazione e avviene in modo diverso nel caso in cui siano presenti o meno figli minori.

Nel primo caso il fondo perdura fino al compimento della maggiore età del figlio minore ed il giudice può dettare, su istanza dell’interessato, norme per l’amministrazione del fondo.

Nel caso in cui non siano presenti figli minori il fondo termina a seguito dell’annullamento o scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

RIPORTIAMO QUALCHE DECISIONE

Il fondo patrimoniale “non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti”. Cass. civ. n. 19376/2017.

“L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori”. Cass. civ. n. 2530/2015.

“La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”. Cass. civ. n. 21658/2009.

“I beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. All’uopo, il criterio per individuare i crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, sicché non assume rilievo la natura latamente pubblicistica del credito vantato.” Tribunale Asti sez. I, 04/02/2021, n.92.

“La nozione di debito contratto per le esigenze della famiglia è molto ampia e comprende anche il debito riconducibile all’attività professionale o d’impresa del coniuge, con la sola esclusione delle ipotesi di insorgenza per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.” Tribunale Pordenone, 12/02/2021

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