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L’obbligo per i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli trova fondamento nell’art 30 della nostra Costituzione, ed è sancito da diversi articoli del codice civile.

Ma cosa accade nel caso in cui uno o entrambi i genitori non siano in grado di far fronte a questo obbligo?

L’ART. 316 BIS DEL CODICE CIVILE

L’art 316 bis (introdotto dall’art 40 d.lgs. n. 154/2013) al 1 comma sancisce che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli“

Il primo periodo del comma 1 stabilisce chiaramente che in via primaria ed integrale, l’obbligo di mantenimento dei figli spetta ai genitori i quali, secondo gli articoli 147 e 148 cc, ne sono esclusivi titolari, così come conferma anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 10419 del 2018; Cass. n. 14951/2020). Questo comporta che, qualora uno dei genitori non voglia o non sia in grado di provvedere al figlio, l’altro genitore deve fare fronte a tutte le spese necessarie al mantenimento utilizzando tutte le proprie sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro. Il genitore adempiente conserva comunque la possibilità di richiedere giudizialmente al genitore inadempiente un contributo proporzionato alle capacità economica di quest’ultimo (Cass. n.  20509/2010)

È il secondo periodo del comma 1 che risponde alla domanda iniziale stabilendo che se i genitori non sono in grado di fare fronte a questo obbligo, sono proprio gli ascendenti prossimi, quindi i nonni, a dover fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano provvedere al mantenimento della prole.

 

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L’OBBLIGO DEGLI ASCENDENTI E’ SUBORDINATO E SUSSIDIARIO RISPETTO A QUELLO DEI GENTORI.

Come precisa la Corte di Cassazione (Cass. n. 20509/2010; Cass. n. 10419/2018) non si potrà fare riferimento agli ascendenti quando almeno uno dei due genitori sia in grado di provvedere al mantenimento dei propri figli. Dunque può essere chiesto l’aiuto dei nonni solo se i genitori provano l’esistenza di uno stato di bisogno e l’impossibilità mantenere la prole.

I nonni possono essere chiamati a farsi carico del mantenimento dei nipoti in modo:

  • Integrale: quando i genitori non sono totalmente in grado di provvedere ai bisogni dei propri figli.
  • Parziale: quando i genitori possono farsi carico delle spese solo in parte. In questo caso i nonni possono dover contribuire alle spese per la parte restante.

NEL CASO CONCRETO I NONNI POSSONO ESSERE CHIAMATI AD ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO

  • Quando si ha impossibilità oggettiva da parte dei genitori di far fronte al mantenimento della prole. Dunque quando genitori non hanno disponibilità economiche, ipotesi che può ricorrere nei casi di disoccupazione, malattia o assenza di ogni risorsa economica.
  • Quando uno dei genitori, pur potendo mantenere i propri figli, omette o si rifiuta di farlo, e l’altro genitore non dispone delle capacità economiche necessarie per far fronte all’intera spesa (Cassaz. ordinanza n. 14951/2020). Si deve precisare che in questo caso, il genitore adempiente, deve cercare per prima cosa di recuperare in via giudiziale quanto dovuto dall’altro genitore, e, solo dopo che questo tentativo non ha prodotto alcun effetto, può chiedere l’intervento del Giudice nei confronti di tutti gli ascendenti contemporaneamente. Non si fa infatti alcuna distinzione tra gli ascendenti del genitore adempiente e quelli del genitore inadempiente.
  • Quando entrambi i genitori omettono volontariamente di adempiere il loro obbligo. Ad esempio nel caso di rifiuto a provvedere o abbandono materiale.
  • Quando i genitori sono morti, se la prole non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

E’ LEGITTIMATO A CHIEDERE L’INTERVENTO DEL GIUDICE CHI SOPPORTA LE SPESE DEL MANTENIMENTO

Il genitore, il figlio che ha raggiunto la maggiore età, gli istituti di assistenza ed i parenti interessati sono i soggetti che possono chiedere l’intervento del Giudice.

 

RIPORTIAMO QUALCHE DECISIONE

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli. (Tribunale Bari sez. I, 09/04/2019, n.1556)

Gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli solo laddove il genitore obbligato non versi il proprio contributo al mantenimento, non sia assoggettabile ad esecuzione con esiti prevedibilmente fruttuosi e l’altro genitore non sia in condizione di mantenere personalmente la prole. (Tribunale Torino, 24/01/2017).

Il genitore ha l’obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli: gli studi universitari all’età di 35 anni non esonerano da tale dovere, anche tenuto conto della disponibilità del patrimonio dell’obbligato (proprietario di un immobile) e dell’agiatezza della sua famiglia d’origine. Gli ascendenti, infatti, sono tenuti ai sensi dell’art. 148 c.c., e oggi ex art. 316 bis c.c., a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti e ciò concorre a determinare la capacità economica dell’obbligato. (Cassazione civile sez. VI, 03/08/2015, n.16296).

L’obbligazione sussidiaria a carico degli ascendenti per i genitori, privi di mezzi e inadempienti ai loro doveri nei confronti dei figli, non sorge sulla sola insufficienza di mezzi e inadempienza di uno dei genitori, essendo necessario che anche l’altro non abbia modo di provvedere ed adempiere al personale e diretto obbligo nei confronti dei figli. (Tribunale Pescara, 13/04/2015).

È inammissibile la domanda finalizzata a richiedere l’obbligo del concorso al mantenimento del figlio, stante l’inadempimento del padre, ponendolo a carico degli ascendenti quando tale richiesta sia stata effettuata nella memoria integrativa senza citare in giudizio la parte interessata nei cui confronti si dovrà esercitare l’azione ex art. 316 bis c.c. (Tribunale Teramo, 03/03/2015, n.342).

 

 

 

 

 

 

 

 

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