Con la sentenza n.34504 del 12.10.2020 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo che per anni si è reso colpevole di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della moglie, alla presenza dei loro figli minori, instaurando un regime familiare improntato alla prevaricazione e alla violenza, soprattutto scatenantesi dopo l’abuso di sostanze alcoliche cui era dedito, allorquando era solito percuoterla con calci, pugni e schiaffi e ingiuriarla.
L’imputato è stato quindi condannato sia per il reato di maltrattamenti in famiglia che per quello di sequestro di persona.
Ma non solo, alla condanna penale è stata affiancata anche la sanzione della SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE!
QUANDO I FIGLI SONO SPETTATORI DEI MALTRATTAMENTI TRA GENITORI, SONO ANCHE LORO VITTIME !
Con la sentenza in commento si è detto che: il delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni dei figli è stato ritenuto configurabile da questa Corte anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come
<<involontari spettatori delle liti tra i genitori
che si svolgono all’interno delle mura domestiche>>
(c.d. VIOLENZA ASSISTITA)
sempre che sia stata accertata l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi (Sez. 6, n. 18833 del 23/2/2018, B., Rv. 272985).
Quindi, nel cado in cui i maltrattamenti si protraggano nel tempo ed i figli vi abbiano assistito e ne abbiano percepito la gravità, anch’essi saranno da considerarsi vittime.
COME SI POSSONO TUTELARE I FIGLI NEI CONFRONTI DEL GENITORE MALTRATTANTE ?
L’articolo 34 del codice penale prevede casi di “DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DI ESSA”, vediamo cosa dice l’articolo:
[I]. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
[II]. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall’esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
[III]. La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
[IV]. La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l’incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.
[V]. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell’interesse dei minori.
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COSA SI INTENDE PER RESPONSABILITA’ GENITORIALE ?
Prima di esaminare i casi in cui si può essere sospesi o decadere dalla responsabilità genitoriale (detta una volta patria potestà), vediamo in cosa consiste.
Per i Giudici la responsabilità genitoriale consiste nel
DOVERE DI CRESCERE I FIGLI
TENENDO CONTO DELLE LORO CAPACITÀ, INCLINAZIONI ED ASPIRAZIONI (CFR. ART. 316 C.C.).
Specularmente:
– al venir meno del genitore a tali doveri consegue la decadenza da tale responsabilità
– mentre, quando la condotta non sia tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza, il giudice può adottare “provvedimenti convenienti“ ad interrompere l’agire del genitore comunque pregiudizievole al figlio.
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 34504/2020 si è ritenuto che <<sussiste abuso della responsabilità genitoriale non solo nel caso in cui la violenza assistita – per come declinata dalla giurisprudenza di legittimità – sia stata idonea a configurare di per sè una condotta di maltrattamenti ai danni dei minori, spettatori della violenza o della vessazione di un altro familiare, ma anche quando la violenza assistita sia configurata come aggravante di un reato commesso nei confronti di costui>>.
Quindi è stata confermata la sospensione della responsabilità genitoriale dell’imputato nei confronti dei figli, con precisazione che <<l’applicazione della pena accessoria ora all’esame potrà giustificarsi solo ove risponda in concreto agli interessi del minore ed interrompa un rapporto genitoriale a lui pregiudizievole, da apprezzare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione>>.
I CASI PER CUI IL GENITORE PUO’ DECADERE O ESSERE SOSPESO DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
La decadenza è prevista automaticamente nei seguenti casi:
La sospensione è prevista nei casi in cui è stato commesso un reato con “abuso della responsabilità genitoriale”, come visto in precedenza.
La decadenza e la sospensione di cui all’art. 34 c. p. non si applicano in caso di patteggiamento, tranne nei casi di cui agli artt. 600 septies e 609-nonies c. p.