Negli anni ’80 il numero di tossicodipendenti in Italia aveva raggiunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quanto riguardava l’uso di eroina, facile da reperire ed a buon prezzo.
Anche sull’onda del successo delle comunità di recupero, tra cui spiccava quella di San Patrignano fondata da Vincenzo Muccioli, la politica giunse nel 1990 a rivedere la normativa sugli stupefacenti con il D. P. R. 309/1990, mantenendola repressiva ma inserendovi la possibilità per i condannati con problemi di tossicodipendenza di iniziare un periodo di recupero.
Con questo articolo ci limitiamo a fare il punto sull’ipotesi dell’uso personale di sostanza stupefacente per vedere quali conseguenze legali comporta.
QUANDO SI PARLA DI USO PERSONALE?
Intanto c’è da chiedersi cosa si intende a livello legale per consumo personale di stupefacente.
A tal proposito è stato emanato il Decreto Ministeriale 11.04.2006 con cui si indicano tutte le sostanze ritenute stupefacenti e il QUANTITATIVO MASSIMO CHE UN SOGGETTO PUÒ DETENERE AFFINCHÈ SE NE PRESUMA L’USO PERSONALE.
Riportiamo le dosi per le sostanze più comuni:
- per la CANNABIS il limite è 500 mg di principio attivo (circa 25 assunzioni);
- per la COCAINA il limite è 750 mg di principio attivo (circa 5 assunzioni);
- per l’EROINA il limite è 250 mg di principio attivo (circa 10 assunzioni);
- per l’ECSTASY il limite è 750 mg di principio attivo (circa 5 assunzioni)
Quindi, se si viene fermati con un quantitativo inferiore a quelli sopra indicati si presume l’uso personale.
Si parla di presunzione perché non sempre il dato quantitativo rispecchia la volontà del possessore di utilizzare la sostanza per sé.
Ad esempio uno spacciatore potrebbe essere in possesso di dosi rientranti al di sotto di quelle della tabella ma, essendo per appunto destinate allo spaccio, egli commetterebbe un reato.
Per i Giudici, “in caso di detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente inferiore al minimo consentito, SUSSISTONO ALTRI ELEMENTI VALUTATIVI DELL’INTENZIONE DI OPERARE DELLE CESSIONI (e non per uso personale), quali la suddivisione in dosi, la differenziazione di sostanze, nonché il ritrovamento della disponibilità di ingente somma di denaro suddivisa in banconote di diverso taglio (che può essere considerata frutto di attività di spaccio svolta sino al momento del fermo)”, così si è espresso recentemente il Tribunale di Lecce con sentenza del 905 del 21.09.2020.
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L’USO PERSONALE NON E’ REATO
Se si detiene una sostanza nei limiti quantitativi suddetti e non vi sono motivi per ritenere che la sostanza fosse destinata allo spaccio, l’uso personale di stupefacenti non è reato, poiché E’ STATO DEPENALIZZATO con la Legge 49 del 21.02.2006.
Quindi per l’uso personale non si viene sottoposti ad un procedimento penale, o se anche fosse si andrebbe assolti.
Vi sono poi alcune casistiche in cui non si incorre nel reato.
LA COLTIVAZIONE DI MARIJUANA AD USO PERSONALE NON È CONSIDERATA REATO, sempre se sia finalizzata all’uso personale.
“Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto”, così deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 12348 del 2019.
Per quanto riguarda L’USO DI GRUPPO, “l’assenza di elementi da cui desumere un pregresso accordo tra le parti volto al consumo congiunto e simultaneo della sostanza, esclude l’uso di gruppo della stessa”, così si è espressa tra i tanti giudici la Corte appello Roma sez. III, 21/11/2016, n.9546.
MA POSSONO ESSERCI CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE
A livello amministrativo, NEL CASO DI PARTICOLARE TENUITÀ DELLA VIOLAZIONE NON VI SARANNO CONSEGUENZE, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, non vi sarà alcuna conseguenza.
Diversamente, ai sensi dell’art. 75 del D. P. R. 309/1990, si potrà incorrere nelle seguenti sanzioni amministrative:
- a) la sospensione delle patente di guida del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- b)la sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- c) la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Tali misure vengono adottate dal Prefetto in base al tipo di sostanze rinvenute.
Inoltre l’interessato è invitato a seguire un percorso terapeutico e socio-riabilitativo.
Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 73 D. P. R. 309/1990 – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’ articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’ articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (2) (3) .
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
- a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà (4) .
- Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 (5) .
[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.] (6)
- Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (7) .
- Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B , C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà (8) .
- Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, e’ di lieve entita’, e’ punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 (9) .
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’ dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di due volte (10) .
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona (11) .
- Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
- Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e’ ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e’ possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (12) .
Art. 75 D. P. R. 309/1990 – Condotte integranti illeciti amministrativi
- Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e’ sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o piu’ delle seguenti sanzioni amministrative (2) :
- a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (3) ;
- b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
1-bis. Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
- a) che la quantita’ di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonche’ della modalita’ di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
- b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto (4) .
- L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.
- Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresí all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
- Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
- Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.
- L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle pArti relative alla sua situazione.
- Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresí al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’ essere fatta opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8 (5) .
- Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
- Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
- Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.
- Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.