Quando una coppia con figli si lascia il genitore che “se ne va di casa” è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli che restano con l’altro genitore, sia per le spese ordinarie (vestiario, alimentazione, bollette etc…), sia per quelle straordinarie (spese scolastiche, mediche etc..).
Per ciò che riguarda le spese ordinarie, il contributo al mantenimento deve avvenire mensilmente tramite un “assegno di mantenimento”, che sarà rivalutato annualmente secondo indici Istat, ossia in base al costo della vita.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, invece, normalmente vengono divise a metà tra i genitori e, chi dei due le anticipa, ha diritto di essere rimborsato dall’altro genitore, laddove la spesa sia necessaria per il figlio.
COSA PUOI FARE SE L’ALTRO GENITORE NON CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI?
Purtroppo può accadere che il genitore che è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli non adempia al suo obbligo e, conseguentemente, che quello con cui i figli vivono prevalentemente debba accollarsi tutte le spese.
Nel caso delle spese c. d. ordinarie ci si può tutelare in due modi: chiedere un sequestro dei beni dell’altro genitore o procedere con un pignoramento dei suoi beni.
IL SEQUESTRO DEI BENI DEL GENITORE CHE NON CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI.
UNA SOLUZIONE PER IL FUTURO!
L’articolo 156 del codice civile, al comma 6, prevede che:
“in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”
Ciò significa che se il/la tuo/a non ti aiuta nel mantenimento dei figli, puoi ricorrere tramite un avvocato al Tribunale e chiedere che tutti o parte dei suoi beni siano sequestrati a garanzia del tuo credito, o che terzi che devono delle somme all’inadempiente le diano direttamente a te.
Il Tribunale dovrà semplicemente accertare che il genitore non paga tempestivamente e/o interamente l’assegno di mantenimento per i figli e, conseguentemente, ti concederà delle garanzie per il futuro.
Devi sapere che non sei tu che devi dimostrare che l’altro/l’altra non paga!
E’ l’inadempiente che deve dimostrare il contrario, ossia che è in regola con i pagamenti!
L’esempio più frequente di una procedura quale quella di cui stiamo parlando è il SEQUESTRO DI PARTE DELLO STIPENDIO!
Cioè puoi chiedere che il Tribunale ordini al datore di lavoro dell’altro genitore che paghi direttamente a te la parte dello stipendio corrispondente all’assegno di mantenimento.
Questa procedura, quindi, ti permetterà PER IL FUTURO di non avere più problemi!
IL PIGNORAMENTO DEI BENI DELL’ALTRO GENITORE, IN PARTICOLARE DELLO STIPENDIO.
UNA SOLUZIONE PER IL PASSATO!
Abbiamo detto che il sequestro ti tutela per il futuro, infatti non avrai più sorprese.
Nel caso invece in cui devi recuperare somme per il passato, puoi percorrere un’altra strada, quella del pignoramento dello stipendio del tuo/della tua ex.
Basta far avere al tuo avvocato la sentenza di separazione o divorzio munita di formula esecutiva, dopodichè il tuo avvocato provvederà a notificarla alla controparte assieme ad un atto di precetto.
L’atto di precetto è un documento redatto e sottoscritto dal tuo avvocato con cui si quantificano gli arretrati e si intima al debitore/alla debitrice di pagare il tutto entro dieci giorni.
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Cosa succede se entro dieci giorni non adempie?
Semplice, puoi procedere ad un pignoramento mobiliare o immobiliare.
Limitiamoci a parlare del pignoramento dello stipendio: è una procedura esecutiva che inizia con la notifica al genitore inadempiente ed al suo datore di lavoro di un atto scritto dal tuo avvocato.
Cosa è scritto nell’atto? Che il datore di lavoro deve bloccare la parte di stipendio che per legge è pignorabile e comunicare all’avvocato a quanto ammonta lo stipendio e il TFR, e che il debitore può partecipare all’udienza che si terrà in Tribunale non prima di 20 giorni dalla notifica.
Cosa succede all’udienza? Il tuo avvocato chiederà al Giudice l’assegnazione a tuo favore di almeno 1/5 dello stipendio del/della tuo/tua ex. In questo modo potrai recuperare ogni mese quanto in passato non ti è stato pagato!
PUOI ANCHE DENUNCIARE IL GENITORE CHE NON MANTIENE I FIGLI MINORI: E’ UN REATO!
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
L’art. 570 si applica solo quando il mancato adempimento del genitore comporta uno stato di bisogno dei figli (o del coniuge).
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Questo articolo si applica semplicemente se un genitore non adempie interamente al dovere di mantenimento del figlio (o dell’ex coniuge).
Questa norma si applica anche nel caso in cui il genitore non rimborsi all’altro una parte delle spese straordinarie per i figli.
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, <<l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c. p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato>> (Cassazione Penale sez. VI, 09.10.2019 n. 49979).