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Il cane del vicino abbaia? Il Giudice obbliga il padrone a farlo addestrare!Il cane del vicino abbaia? Il Giudice obbliga il padrone a farlo addestrare!Il cane del vicino abbaia? Il Giudice obbliga il padrone a farlo addestrare!Il cane del vicino abbaia? Il Giudice obbliga il padrone a farlo addestrare!
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Tag
  • fatto illecito
  • Risarcimento Danni

Il caso è frequente, il cane del vicino abbaia insistentemente a tutte le ore del giorno e della notte e ti rende la vita impossibile.

Ogni lamentela rivolta al vicino o all’amministratore di condominio non è servita? Allora leggi questo articolo e ti diremo come puoi risolvere la questione.

LE NORME CIVILI CHE VIETANO LE PROPAGAZIONI DI RUMORE

Il codice civile prevede una norma generale, l’art. 2043, che consente a chiunque di chiedere il risarcimento dei danni per “fatto illecito”, ossia per comportamenti di terzi che ci creino pregiudizi.

Ma per ciò di cui parliamo con questo articolo, ossia i rumori provenienti da casa del vicino, quali l’abbaiare del cane, è applicabile l’art. 844 del codice civile, secondo il quale ESISTE UN LIMITE DI TOLLERABILITA’ dei rumori oltre il quale, tuttavia, si può agire contro il vicino.

Ma come si determina il limite di tollerabilità? Infatti ciò che per una persona è tollerabile potrebbe non esserlo per un’altra. Tutto dipende infatti dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, dalla vivibilità dell’abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio etc..

Ebbene, i rumori si possono misurare in decibel con un fonometro utilizzato dalla Polizia Municipale (visto che il disturbo può riguardare indistintamente più persone e non è solo una questione tra privati) o da un tecnico di vostra fiducia o, semplicemente, tramite uno smartphone che abbia un’applicazione idonea.

Mediamente si ritiene che SE IL RUMORE SUPERA I 5 DECIBEL DI GIORNO O 3 DECIBEL DI NOTTE ALLORA È INTOLLERABILE.

Ma anche senza una misurazione tecnica, servendosi di registrazioni audio o video, oppure avvalendosi di testimoni, si può provare la gravità della situazione.

C’E’ ANCHE UNA NORMA PENALE: IL REATO DI DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO

Il comportamento del proprietario o detentore del cane che non impedisce all’animale di disturbare gli altri costituisce anche reato.

L’art. 569 del codice penale prevede infatti che:

<<chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o NON IMPEDENDO STREPITI DI ANIMALI, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309>>.

Tuttavia, con la sentenza 40329 del 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che, seppur in ambito civile ci si possa sempre tutelare, in ambito penale <<non è penalmente responsabile il padrone del cane che abbaia e fa rumore se ad essere disturbato è un solo vicino>>.

COME CI SI PUO’ TUTELARE DAL DISTURBO DEL CANE DEL VICINO? CHIEDI UNA “MISURA DI COERCIZIONE” AI SENSI DELL’ART. 614 BIS CPC!

Il Tribunale di Lucca in data 25.11.2020 ha affrontato esattamente il caso di un vicino di casa che non riusciva più a dormire e vivere in pace a causa del continuo abbaiare del cane del vicino.

Egli si è rivolto al Giudice dimostrando, non solo che il cane del vicino abbaiava ad ogni ora e che si sentiva in tutto il vicinato, ma che da ciò era derivato un danno per la sua salute psico-fisica, non potendo dormire la notte.

 

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Per tali motivi il Giudice ha condannato il proprietario del cane a risarcirgli i danni subiti.

Già con la sentenza n. 40 del 2014 il Tribunale di Lucca aveva affrontato un caso analogo decidendo che <<rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. la domanda relativa al danno che incide su un diritto inviolabile della persona, quale il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni che può essere apprezzato quale danno ingiusto, oltre che a fini inibitori, a fini risarcitori, unitamente alla presenza degli altri elementi del giudizio aquiliano>> (Nella specie, accertate le immissioni di rumore molto fastidiose nell’appartamento degli attori, quali eventi da ascriversi ad un comportamento negligente ed imprudente della convenuta, che LASCIAVA IL CANE DA SOLO NEL SUO APPARTAMENTO ANCHE NELLE ORE NOTTURNE SENZA CURARSI DEI PREGIUDIZI ARRECATI AI SUOI VICINI DAL CONTINUO ABBAIARE DELL’ANIMALE, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria).

Ma non solo! Con la sentenza di novembre 2020, il vicino ha anche chiesto ed ottenuto dal Giudice l’applicazione di una MISURA COERCITIVA nei confronti del proprietario del cane, ossia:

IL PROPRIETARIO DEVE PORTARE IL CANE IN UN CENTRO DI ADDESTRAMENTO!

In particolare il Giudice ha stabilito che il proprietario deve portarlo entro 20 giorni dalla sentenza presso un centro cinofilo affinchè sia educato a comportarsi bene e che il programma termini entro 4 mesi. E’ stato anche previsto che il padrone seguisse l’addestramento del cane.

E, inoltre, il Giudice ha stabilito che “per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento che impone l’addestramento, il proprietario del cane è condannato a pagare al vicino 50 euro”.

La norma che è stata applicata dal Tribunale è quella di cui all’art. 614 bis del codice di procedura civile che si intitola “Misure di Coercizione Indiretta” e così recita:

[I]. Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.  Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

[II]. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

 

 

 

 

 

 

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