Durante la convivenza un uomo ed una donna adottano un cane che, terminata la relazione, rimane con la donna per circa due anni. In questi anni l’uomo contribuisce al mantenimento del cane e regolarmente va a prenderlo a casa della ex per portarlo a passeggio. Finché la donna, forse spinta dal nuovo compagno, non far più vedere il cane all’ex compagno. Quest’ultimo si rivolge allora al Tribunale di Lucca, chiedendo l’AFFIDO CONDIVISO DELL’ANIMALE AD ENTRAMBE LE PARTI, con collocazione dello stesso presso la donna e regolamentazione del proprio diritto di visita. La donna contesta la richiesta.
Il Tribunale decide la causa allineandosi alla giurisprudenza di merito favorevole alla <<APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMATIVA SULL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE L’ANIMALE SIA FORMALMENTE INTESTATO ALL’UNA OPPURE ALL’ALTRA DELLE PARTI>> (in tal senso si sono recentemente espressi anche altri giudici, tra cui il Tribunale di Roma in data 15.03.16).
In sostanza, non essendovi alcuna norma che disciplina il caso di cui stiamo parlando, <<ALLA LUCE PER UN VERSO DELL’IMPORTANZA DEL LEGAME AFFETTIVO FRA PERSONE ED ANIMALI DALL’ALTRO DEL RISPETTO DOVUTO A QUEST’ULTIMI, QUALI ESSERI SENZIENTI, NON C’È INFATTI DUBBIO CHE LA NORMATIVA PIÙ VICINA ALLA FATTISPECIE SIA QUELLA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI>>.
La domanda dell’uomo è stata quindi accolta, disponendosi l’affido condiviso del cane ad entrambe le parti, con diritto quindi di entrambi di decidere per il cane, la sua collocazione presso la donna ed il diritto dell’uomo a prelevare lo stesso tre pomeriggi a settimana.
Alla donna un ulteriore “smacco”, è stata condannata a pagare le spese legali sostenute dall’ex compagno.
Il nostro Studio Legale, da sempre vicino anche ai diritti degli animali, condivide pienamente la decisione del Tribunale di Lucca, che ha salvaguardato l’affetto provato dal padrone verso il cane ma anche, si immagina, quello ricambiato dall’animale verso l’uomo.