Stai pensando di affidarti a un amministratore di sostegno? Se in famiglia hai un parente che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, è IMPOSSIBILITATO ANCHE TEMPORANEAMENTE A PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI, puoi risolvere il problema facendogli da amministratore di sostegno o facendone nominare uno.
Pensa a un genitore anziano o malato che non può più andare in banca, o alle poste a riscuotere la pensione, o semplicemente ha difficoltà ad andare a fare la spesa o a pagare le bollette, oppure ha beni immobili da gestire e non ci riesce più.
Ma lo stesso vale per un familiare disabile, alcolista o tossicodipendente, malato, detenuto e, in genere, non in grado di gestire se stesso e i propri interessi economici.
Insomma, per una persona in difficoltà può essere utile che chi gli è vicino sia autorizzato ad aiutarlo e rappresentarlo nelle principali scelte personali ed economiche.
COME SI RICHIEDE LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CHI PUO’ FARLA?
Per richiedere la nomina, si deve presentare una domanda al TRIBUNALE del luogo in cui ha residenza o domicilio la persona che ha bisogno.
La richiesta può essere fatta:
La domanda verrà quindi esaminata dal GIUDICE TUTELARE nel corso di una apposita udienza in camera di consiglio nella quale, innanzitutto, il Giudice valuterà le condizioni psico-fisiche del soggetto. Qualora il Giudice lo ritenesse necessario potrà anche disporre una perizia per accertare tali condizioni.
CHI PUO’ ESSERE L’AMMINISTRATORE ?
Uno dei casi più frequenti in cui si rende necessario chiedere la nomina di un amministratore di sostegno è quello in cui i familiari del soggetto invalido non sono d’accordo nella gestione dei suoi interessi. Ad esempio, uno dei figli del genitore anziano gestisce i soldi del predetto in modo dissennato e gli altri non sono d’accordo.
La scelta dell’amministratore da parte del Giudice Tutelare avverrà quindi in primo luogo e se possibile ASSECONDANDO LE RICHIESTE DEL BENEFICIARIO, ove quest’ultimo sia d’accordo per la nomina di un amministratore di sostegno e sia in grado di individuarne uno.
Diversamente, nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, IL GIUDICE PREFERIRÀ NELL’ORDINE:
Nel caso in cui vi sia o possa esservi CONFLITTO DI INTERESSI o vi siano divergenze tra i familiari, il Giudice nominerà un soggetto di propria fiducia, normalmente un avvocato iscritto nelle liste degli amministratori di sostegno tenute dai Tribunali. Nel caso di nomina di un avvocato, a quest’ultimo spetterà una indennità.
COSA PUO’ FARE ?
Quando il Giudice Tutelare ha ritenuto che il soggetto necessiti della nomina di un amministratore e ha individuato la persona idonea a fare da amministratore di sostegno, emette un provvedimento detto DECRETO di nomina dell’amministratore di sostegno.
Nel decreto è contenuto un ELENCO:
degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.