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02/09/2020Stai pensando di affidarti a un amministratore di sostegno? Se in famiglia hai un parente che, a causa di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, è IMPOSSIBILITATO ANCHE TEMPORANEAMENTE A PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI, puoi risolvere il problema facendogli da amministratore di sostegno o facendone nominare uno.
Pensa a un genitore anziano o malato che non può più andare in banca, o alle poste a riscuotere la pensione, o semplicemente ha difficoltà ad andare a fare la spesa o a pagare le bollette, oppure ha beni immobili da gestire e non ci riesce più.
Ma lo stesso vale per un familiare disabile, alcolista o tossicodipendente, malato, detenuto e, in genere, non in grado di gestire se stesso e i propri interessi economici.
Insomma, per una persona in difficoltà può essere utile che chi gli è vicino sia autorizzato ad aiutarlo e rappresentarlo nelle principali scelte personali ed economiche.
COME SI RICHIEDE LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CHI PUO’ FARLA?
Per richiedere la nomina, si deve presentare una domanda al TRIBUNALE del luogo in cui ha residenza o domicilio la persona che ha bisogno.
La richiesta può essere fatta:
- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero d’ufficio o previa notizia dei servizi sanitari o sociali
La domanda verrà quindi esaminata dal GIUDICE TUTELARE nel corso di una apposita udienza in camera di consiglio nella quale, innanzitutto, il Giudice valuterà le condizioni psico-fisiche del soggetto. Qualora il Giudice lo ritenesse necessario potrà anche disporre una perizia per accertare tali condizioni.
CHI PUO’ ESSERE L’AMMINISTRATORE ?
Uno dei casi più frequenti in cui si rende necessario chiedere la nomina di un amministratore di sostegno è quello in cui i familiari del soggetto invalido non sono d’accordo nella gestione dei suoi interessi. Ad esempio, uno dei figli del genitore anziano gestisce i soldi del predetto in modo dissennato e gli altri non sono d’accordo.
La scelta dell’amministratore da parte del Giudice Tutelare avverrà quindi in primo luogo e se possibile ASSECONDANDO LE RICHIESTE DEL BENEFICIARIO, ove quest’ultimo sia d’accordo per la nomina di un amministratore di sostegno e sia in grado di individuarne uno.
Diversamente, nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, IL GIUDICE PREFERIRÀ NELL’ORDINE:
- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nel caso in cui vi sia o possa esservi CONFLITTO DI INTERESSI o vi siano divergenze tra i familiari, il Giudice nominerà un soggetto di propria fiducia, normalmente un avvocato iscritto nelle liste degli amministratori di sostegno tenute dai Tribunali. Nel caso di nomina di un avvocato, a quest’ultimo spetterà una indennità.
COSA PUO’ FARE ?
Quando il Giudice Tutelare ha ritenuto che il soggetto necessiti della nomina di un amministratore e ha individuato la persona idonea a fare da amministratore di sostegno, emette un provvedimento detto DECRETO di nomina dell’amministratore di sostegno.
Nel decreto è contenuto un ELENCO:
degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
IL BENEFICIARIO PUO’ OPPORSI ALLA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE?
Può accadere che il soggetto, nel cui interesse si intende nominare un amministratore di sostegno, si opponga a tale nomina, ritenendo di non averne bisogno.
Ebbene, se il potenziale beneficiario si oppone alla nomina di un amministratore di sostegno, il giudice deve sentire le sue ragioni (che possono essere avanzate personalmente o tramite un avvocato) e tenere in considerazione la volontà contraria all’attivazione della misura di sostegno, se proviene da una persona lucida.
In tal caso il giudice deve trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tutela della persona e la pari necessità di rispettare l’autodeterminazione dell’interessato, distinguendo inoltre il caso in cui la protezione sia già assicurata dai congiunti da quello in cui la nomina dell’amministratore di sostegno si rende necessaria perché non vi sono supporti e la riluttanza della persona fragile si fonda su un mero senso di orgoglio ingiustificato
SENTENZE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, nella parte in cui definisce i poteri di assistenza o sostituzione della volontà dell’amministrato, impone un ponderato bilanciamento tra esigenze di protezione e salvaguardia della libertà personale, il quale si atteggia diversamente a seconda degli ambiti incisi. Di conseguenza, l’attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri di sostituzione nelle scelte di carattere medico, nella misura in cui limita l’esercizio della libertà di scelta, non lede il diritto alla salute, ma ne garantisce l’effettività. Cassazione civile sez. I, 22/01/2026, n. 1396
L’ amministratore di sostegno, al pari del tutore, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Se l’ amministratore si appropria di somme di denaro appartenenti al beneficiario e di cui è in possesso per ragioni del suo ufficio, si configura il delitto di peculato. Quest’ ultimo, a differenza dell’ appropriazione indebita sanziona specificatamente l’ appropriazione commessa da un pubblico ufficiale. Tribunale Genova sez. II, 20/11/2025, n. 3777
In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli articolo 411 e 374 c.c. l’amministratore di sostegno non può – senza l’autorizzazione del giudice tutelare – promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l’amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell’amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all’interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario. Cassazione civile sez. I, 15/11/2025, n. 30177
Il giudice deve tenere in considerazione la volontà contraria all’attivazione della misura di sostegno, se proviene da una persona lucida: in tal caso il giudice deve trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tutela della persona e la pari necessità di rispettare l’autodeterminazione dell’interessato (distinguendo inoltre il caso in cui la protezione sia già assicurata dai congiunti da quello in cui la nomina dell’amministratore di sostegno si rende necessaria perché non vi sono supporti e la riluttanza della persona fragile si fonda su un mero senso di orgoglio ingiustificato). Tribunale Campobasso, 25/10/2025
La prodigalità è una condotta abituale del soggetto caratterizzata da larghezza nello spendere, regalare o rischiare in maniera eccessiva rispetto alle risorse. Tale comportamento costituisce senza dubbio causa di inabilitazione, ai sensi dell’ articolo 415 c.c. (e per estensione giustifica l’A.d.S.), indipendentemente dalla derivazione patologica e dunque anche quando si traduce in atteggiamenti lucidi e consapevoli del soggetto, purché sia riconducibile a motivi futili (quali frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, etc.). Pertanto, la prodigalità di per sé non è espressione di una patologia psichica o psichiatrica, ma ben può essere motivo di interdizione o nomina di un amministratore di sostegno. Tribunale Campobasso , 25/10/2025
In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell’amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un’accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l’elenco delle persone indicate dall’ articolo 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale. Cassazione civile sez. I, 13/10/2025, n. 27343
Per procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare può certamente discostarsi da una sua precedente indicazione del futuro beneficiario, anche se la stessa è avvenuta tramite atto notarile, ciò quando sia provare che la sua volontà sia mutata. Tale prova può certamente desumersi dalle successive scelte compiute dal beneficiando, quali ad esempio il conferimento di poteri di rappresentanza sostanziale ad un soggetto diverso da quello designato. Cassazione civile sez. I, 5/06/2025, n. 15055
In materia di incapacità ad agire, l’interdizione rappresenta una misura eccezionale e residuale, da applicarsi solo qualora risulti inadeguata ogni altra forma di tutela, inclusa l’amministrazione di sostegno. Anche in presenza di un’infermità mentale grave e abituale è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno qualora le esigenze della persona possano essere soddisfatte con tale strumento, tenuto conto della sua flessibilità e minore invasività. Tribunale Napoli sez. VII, 19/03/2025, n. 2803
La Suprema Corte ricorda il principio già espresso secondo cui in tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell’interessato. Una manifestazione di dissenso dev’essere vista quale espressione del principio di autodeterminazione; e poiché il rispetto dell’autodeterminazione equivale al rispetto della dignità della persona, la sua volontà contraria alla misura “non può non esser tenuta in debito conto” dal giudice. Al giudice, però, s’imporrà un obbligo preciso: vagliare ogni elemento oggettivo, soggettivo e ambientale, capace di rendere superflua la protezione legale, così da attivarla solo dopo aver individuato inutilmente una ragione in più per non aprirla, anziché una in più per farlo. Cassazione civile sez. I, 26/02/2025, n. 5088.
Articolo aggiornato al 18 marzo 2026.
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