In questo articolo parliamo della sospensione licenziamenti dovuti al coronavirus: con messaggio del 1° giugno 2020 l’Inps ha chiarito alcuni aspetti delle recenti norme in materia di sospensione dei licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo. Infatti, a causa dell’emergenza Coronavirus, dal 23 febbraio 2020 e per i successivi 5 mesi è vietato licenziare dipendenti per motivi economici, a prescindere dal numero di dipendenti che fanno parte della ditta.
Nei casi in cui la procedura di licenziamento sia iniziata dopo il 23 febbraio 2020, ma non si sia ancora conclusa, la relativa procedura rimarrà sospesa.
Quindi, nel periodo suddetto il rapporto di lavoro continua, anche se il lavoro è fermo, ed il dipendente ha diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro o alla cassa integrazione.
Sono esclusi dalla sospensione i casi di scadenza del contratto a termine, di licenziamento disciplinare, di licenziamento dell’apprendista per fine del periodo di formazione, il licenziamento durante il periodo di prova, il licenziamento del dirigente, del lavoratore domestico, il licenziamento per raggiungimento del limite di età.
I licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo (quando vi è una crisi aziendale o vi sono motivi di riorganizzazione) sono sospesi dal 17 marzo al 16 maggio 2020, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Il licenziamento effettuato in questo periodo sarebbe nullo e darebbe diritto al lavoratore di essere reintegrato.
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