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07/05/2020Per decenni le aule penali italiane sono state letteralmente intasate da processi per il reato di ingiuria previsto dall’art. 594 del codice penale.
Ore ed ore di udienze in cui tra avvocati e giudici si dibatteva di offese tra vicini di casa, ex coniugi, colleghi di lavoro e chi più ne ha più ne metta. Infatti l’ingiuria era ed è intesa come l’offesa all’onore o al decoro diretta ad una persona presente.Ma con il Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, il reato di ingiuria è stato abrogato, quindi chi offende qualcuno non viene più sottoposto ad un processo penale.
Quindi ora possiamo liberamente dare sfogo all’insulto? Possiamo andarcene in giro a dare del cretino al primo che passa senza avere alcuna conseguenza?
Ebbene no, con il Decreto Legislativo il reato è stato abrogato ma, contestualmente, l’ingiuria è stata qualificata come illecito civile.
Vediamo allora quando si può essere ritenuti responsabili dell’illecito civile e a cosa si può andare incontro.
Si è responsabili se si offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero se la si offende mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
L’onore o il decoro di una persona possono essere sinteticamente intese come le caratteristiche morali, intellettuali, fisiche o sociali della vittima.
Quindi, chi è stato offeso può sempre rivolgersi al giudice per chiedere il risarcimento dei danni subiti e chi ha offeso potrà essere condannato, oltre che al risarcimento dei danni, ad una sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila.
La causa civile si svolgerà davanti al Giudice di Pace per richieste risarcitorie fino ad € 5.000,00 e davanti al Tribunale per richieste economiche superiori.
Ci sono casi in cui “posso offendere” senza riportare conseguenze?
Diciamo che l’offesa non solo è un fatto di cattivo gusto, ma può anche turbare la persona offesa, quindi in linea di principio ci sono sempre le conseguenze economiche suddette: un risarcimento dei danni che andrà alla vittima ed una sanzione pecuniaria che andrà allo Stato.
Tuttavia, ci sono due casi in cui il giudice può essere clemente:
1) se chi ha offeso qualcuno l’ha fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso non sarà punito (ad esempio stavi attraversando le strisce pedonali e un’automobilista ti ha quasi investito per cui l’hai offeso mentre proseguiva senza fermarsi);
2) nel caso in cui le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori (ad esempio qualcuno ti offende e tu lo offendi o viceversa).
Esistono casi puniti più gravemente?
Si, si può essere puniti con sanzione pecuniaria da euro duecento a euro dodicimila se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di piu’ persone.