I bambini fortunatamente hanno sempre voglia di giocare e correre, ma talvolta purtroppo capita che per la loro vivacità si facciano male.
DI CHI E’ LA COLPA SE TUO FIGLIO SI FA MALE ALL’ASILO O A SCUOLA?
Per tutto il tempo che tuo figlio è all’asilo o a scuola, il bambino è sotto la custodia e vigilanza degli insegnanti e in genere del personale scolastico.
A dircelo è l’articolo 2048 del codice civile, secondo cui essi sono responsabili del danno cagionato dai loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
In base a questo articolo, IL PERSONALE SCOLASTICO È RESPONSABILE DEI DANNI CHE UN ALUNNO ARRECHI AD UN ALTRO BAMBINO. Quindi se tuo figlio è stato spinto da un compagno di classe e si è fatto male, si presume che l’insegnante sia responsabile dell’accaduto, per non aver adeguatamente sorvegliato i bambini.
Secondo una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (la numero 9346 del 2002), l’insegnante non avrà colpa solo se sarà in grado di dimostrare di non essere stato in grado di intervenire, nonchè di aver comunque adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso.
Ad esempio, nel caso di una bambina scontratasi con altra alunna durante la ricreazione, la scuola è stata condannata perchè “lo scontro va ritenuto prevedibile, in quanto durante la ricreazione, proprio in ragione della moltitudine degli alunni ed anche della giovane età degli stessi, va evitato che gli stessi corrano nel cortile” (Tribunale Bolzano sez. II, n. 838/2019).
Quindi, se gli insegnanti non si sono adoperati per evitare situazioni prevedibili di pericolo, saranno responsabili dei danni che un bambino provochi ad un altro. E per gli insegnanti risponderanno economicamente i loro datori di lavoro, ossia l’asilo o la scuola.
Alla responsabilità c. d. extracontrattuale finora richiamata, può essere peraltro ascritta agli insegnanti anche quella c. d. contrattuale che si è instaurata con l’iscrizione del bambino, poichè è proprio da questo rapporto che sorge a carico dell’Istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
COSA SUCCEDE SE INVECE TUO FIGLIO SI È FATTO MALE DA SOLO A SCUOLA?
Anche se tuo figlio si è fatto male da solo, quindi non per colpa di altri, l’asilo o la scuola possono essere ritenuti responsabili del danno subito.
In questi casi però la richiesta di risarcimento può essere effettuata solo ai sensi dell’art. 1218 del codice civile c. c., per responsabilità contrattuale dell’asilo o scuola, considerato che con l’iscrizione l’Istituto ha assunto “l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allievo, anche al fine di evitare che egli procuri danno a sè stesso durante il tempo in cui fruisce della prestazione”.
In questo caso i genitori dovranno dimostrare che il danno si è verificato quando il figlio era a scuola, mentre quest’ultima dovrà dimostrare che il fatto si è verificato per causa non imputabile all’insegnante.
COME POSSO RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DA MIO FIGLIO?
I nostri avvocati di Lucca – o di altre città dove è attivo il network di avvocaticollegati.it – invieranno una richiesta di risarcimento danni all’asilo o alla scuola.
L’asilo o la scuola trasmetteranno la richiesta danni alla propria compagnia assicuratrice, con la quale l’avvocato si metterà in contatto per una liquidazione in via stragiudiziale.
Se invece con l’assicurazione non si dovesse trovare un accordo allora non resterà che agire in causa.
Ricorda che i termini per richiedere i danni sono di cinque anni per il caso di responsabilità extracontrattuale e di dieci anni per quello di responsabilità contrattuale (quest’ultimo è il caso in cui il bambino si è fatto male da solo).
I nostri avvocati di Lucca e delle altre città di avvocaticollegati.it mettono a disposizione anche consulenti medico-legali che, senza anticipi, provvederanno a visitare vostro figlio per una valutazione dei danni da richiedere.