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  • assegno di mantenimento
  • coronavirus

L’emergenza sanitaria in corso può incidere anche nei rapporti economici tra genitori separati o divorziati, nel momento in cui la conseguente crisi economica porti ad una diminuzione del reddito e a difficoltà per far fronte alle spese dei figli.

Cosa fare se a causa del Coronavirus non si è più in grado di contribuire al mantenimento dei figli come deciso in sede di separazione o divorzio?

Il nodo cruciale dei rapporti successivi alla fine di un rapporto matrimoniale o sentimentale è costituito dall’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, che ai sensi dell’art. 147 del codice civile grava su entrambi i genitori nei confronti dei figli, siano essi nati da genitori sposati o meno.

Intanto, è necessario ricordare che il totale disinteresse per i bisogni dei figli costituisce reato, previsto dall’art. 570 bis del codice penale. Quindi, anche in una situazione di disagio economico si deve in qualche modo far fronte alle necessità dei figli.

Dal punto di vista civilistico, ad oggi la questione in oggetto non è stata ancora presa in considerazione né dal Governo né dal Parlamento e, allora, non possiamo che trovare una risposta alla luce dei generali principi giuridici.

Laddove l’eventuale inadempimento da parte del genitore, sul quale grava l’obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di concorso al mantenimento dei figli, sia riconducibile alle conseguenze del lockdown lavorativo imposto dal Governo, ci si trova di fronte a una impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile. E’ solo per colpa della crisi in corso che il reddito del genitore è diminuito! Il genitore non può pagare quanto dovuto non per malafede o disinteresse ma perché, senza colpa, il suo reddito è diminuito!

Quindi, se a causa del Coronavirus hai perso lavoro o diminuito il reddito hai diritto a diminuire l’assegno di mantenimento per i figli !

Prova a trovare un accordo con l’ex coniuge o partner !

Il primo consiglio per risolvere il problema del mantenimento dei figli è parlare con l’ex coniuge e trovare una soluzione amichevole.

Ad esempio, se non puoi più contribuire al mantenimento del figlio come prima, puoi proporre all’ex coniuge o partner di tenere con te il figlio più tempo. In questo modo alleggerisci i costi dell’altro genitore.

O se l’altro genitore è d’accordo, in questo periodo potete accordarvi (preferibilmente per iscritto!) per corrispondere una somma inferiore in vista di tempi migliori.

Se l’altro genitore non è d’accordo alla diminuzione del mantenimento?

Sappiamo che spesso i rapporti tra ex non sono dei migliori, e allora se l’altro genitore non vuole saperne, non si può che suggerire di intraprendere quanto prima una causa volta alla modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio (o di procedura giudiziale instaurata in conseguenza della fine di un a convivenza more uxorio).

Questa causa ha costi e tempi ridotti e permetterà al genitore in difficoltà, con l’assistenza di un avvocato, di chiedere al Tribunale una diminuzione dell’assegno di mantenimento. Solo se il Giudice ti autorizza a ridurre l’assegno sarai autorizzato a pagare di meno, anche se l’altro genitore non è d’accordo !

Se il tuo ex coniuge non è quindi d’accordo con una riduzione devi agire in giudizio, solo in questo modo eviterai di incorrere in conseguenze sia sotto il profilo penale (contestazione delle violazione dell’art. 570 bis c.p.) sia civile (ad esempio il pignoramento dello stipendio o di beni mobili o immobili).

I nostri avvocati, ed in particolare l’avv. Marica Martinelli esperta in materia di diritto della famiglia, restano a disposizione anche in questo periodo per una prima consulenza telefonica gratuita o per rispondere tramite tutti i nostri canali alle vostre richieste.

 

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