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Emergenza coronavirus: aumentano i reati di maltrattamenti in famiglia
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Categorie
  • Diritto Civile
Tag
  • #iorestoacasa
  • artt. 1256
  • coronavirus
  • scuole private
  • scuole pubbliche

A causa dell’emergenza Coronavirus, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato la chiusura di asili, scuole e università, sia pubbliche che private.
E chi ha già pagato interamente o parzialmente le rette scolastiche dei figli? E per il pagamento delle rate future? Vediamo cosa fare!
Le norme fino ad oggi adottate per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non riportano alcunché circa la possibilità per i genitori di sospendere il pagamento delle rette scolastiche, né di richiedere il rimborso delle quote già versate, con la conseguenza che sarà necessario trovare una risposta nel codice civile.
Il diritto di chiedere il rimborso sta a nostro parere nella causa di forza maggiore, individuabile nel Coronavirus che non permette lo svolgimento delle prestazioni scolastiche già pagate o la prosecuzione delle medesime prestazioni scolastiche per il proseguo dell’anno scolastico.
La sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte di questo, realizza la conseguente risoluzione dell’accordo, e il diritto dei genitori ad ottenere il rimborso di quanto pagato e non usufruito a causa di forza maggiore.
Ovviamente, sarà necessario verificare preliminarmente se il contratto sottoscritto non contenga clausole che prevedano il pagamento della retta anche in caso di chiusura imposta da eventi esterni.
Se il contratto non prevede una clausola simile, o se anche la prevedesse fosse vessatoria, allora sarà possibile sia richiedere il rimborso della retta per il periodo già eventualmente pagato in cui il bimbo non abbia potuto frequentare l’Istituto scolastico, sia esimersi dal pagamento delle rette future, senza vedersi contestato alcun inadempimento contrattuale.
Si configura, infatti, quella che in termini giuridici viene definita l’ impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, così come prevista dagli artt. 1256, in virtù del quale “l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
L’avvocato Marica Martinelli di Lucca è a disposizione degli interessati per una valutazione preliminare di ciascun caso.

 

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