L’obbligo di restare a casa si sta purtroppo rivelando terreno fertile per la commissione, in contesti familiari già fragili, del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall’articolo 572 del codice penale.
Chi può commettere il reato di maltrattamenti in famiglia?
Il reato può essere commesso da qualsiasi membro della famiglia in danno di un altro o di altri. Nel concetto di famiglia rientrano sia le famiglie unite in matrimonio che quelle conviventi, nonché quelle nascenti da un’unione civile anche tra persone dello stesso sesso.
La convivenza, tuttavia, non rappresenta un presupposto necessario per la fattispecie, poiché il reato può essere commesso anche nei confronti di un familiare non convivente con chi agisce (ad esempio, in caso di separazione i coniugi non convivono più, ma se uno dei due maltratta l’altro il reato sussiste).
Il reato è configurabile non solo se commesso da un genitore nei confronti dell’altro, ma anche nel caso in cui i comportamenti siano rivolti direttamente o indirettamente nei confronti dei figli, quando siano ad esempio costretti ad assistere a liti tra genitori che provochino in loro sofferenza psicologica. A seguito dell’introduzione del c.d. “Codice Rosso” nel 2019, è espressamente considerato vittima il minore degli anni diciotto che assista ai maltrattamenti.
Nonostante il reato parli di maltrattamenti “in famiglia”, l’art. 572 del codice penale precisa che i maltrattamenti possono avvenire anche nei confronti di una persona sottoposta ad autorità o affidamento del maltrattante per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
In cosa consiste il reato di maltrattamenti in famiglia?
Il reato di maltrattamenti in famiglia avviene quando l’agente pone in essere nei confronti della vittima una pluralità di condotte di natura fisica o psicologica che di per sè costituiscono autonomi reati (ad. es. percosse, lesioni, minacce, stalking etc.). Ma tra le condotte possono rientrare anche fatti che di per sé non costituiscono reato, come ad esempio le ingiurie (si pensi a chi costantemente viene offeso e denigrato con parole come “incapace…idiota…non capisci niente…non sai fare niente…etc.”).
Consiste nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze instaurando un sistema di sopraffazioni e vessazioni che ne avviliscono la personalità e costituiscono fonte di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita.
Chi maltratta deve essere consapevole che sta ponendo in essere un comportamento oppressivo e prevaricatorio, come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione sezione III penale con la sentenza n. 41631 del 2017.
Cosa succede se a seguito di maltrattamenti la vittima riporta lesioni o muore?
L’art. 572 prevede per chi maltratta una pena che va da due a sei anni di reclusione.
Tuttavia, se a causa dei maltrattamenti la vittima riporta una lesione grave, la pena prevista è da quattro a nove anni di reclusione e, se la lesione è gravissima, la reclusione da sette a quindici anni.
Nel caso in cui addirittura derivi la morte, si pensi al caso in cui la vittima è portata al suicidio, la reclusione prevista va da dodici a ventiquattro anni.
Come puoi difenderti da chi ti maltratta?
Se sei vittima di maltrattamenti puoi fare denuncia personalmente o tramite un avvocato, verbalmente o per iscritto, dopodichè sarai sentita/o entro tre giorni dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria.
Se il Pubblico Ministero riterrà sussistenti i presupposti, il maltrattante potrà essere allontanato dall’abitazione in cui convivete o, se non vivente insieme, gli potrà essere imposto un divieto di avvicinamento.
In casi gravi chi maltratta potrà essere anche sottoposto a custodia cautelare in carcere.
Queste misure sono dette cautelari perché possono essere prese prima che inizi un processo a carico del maltrattante, nel quale potrai costituirti parte civile per chiedere i danni, che si terrà davanti al Tribunale del luogo in cui sono stati commessi i fatti, a meno che i maltrattamenti non abbiano portato alla morte della vittima, nel qual caso competente a giudicare sarà la Corte d’Assise .
Posso usufruire del Gratuito Patrocinio in un procedimento penale per maltrattamenti?
Con la sentenza n. 13497 del 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che la vittima di maltrattamenti (così come quella di stalking) ha sempre diritto all’assistenza di un avvocato con Gratuito Patrocinio, ossia gratis, a prescindere dal proprio reddito e senza necessità di presentare dichiarazioni sostitutive e certificazioni reddituali.
Se sei vittima di maltrattamenti puoi prendere contatti con avvocaticollegati.it per maggiori informazioni ed eventualmente per essere messa/o in contatto con i consulenti psicologi che collaborano con noi.