
Devo pagare l’affitto anche se io resto a casa?
20/03/2020
Lawyer in Lucca
31/03/2020In questo periodo di emergenza Coronavirus stiamo ricevendo contatti da persone che sono state fermate per strada dalle Forze dell’Ordine per violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione senza giustificati motivi.
Infatti, al fine di evitare l’espandersi del virus, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto l’obbligo di rimanere a casa per ciascuno di noi, a meno che non ricorrano queste eccezioni: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro alla propria abitazione.
Cosa succede a chi viene fermato senza giustificati motivi?
La risposta dipende da quando è avvenuto il fatto, se prima del 25 marzo 2020 o dopo.
Le Forze dell’Ordine, se ritengono che la persona sia fuori casa senza giustificazione, riferiscono il fatto alla Procura della Repubblica del luogo in cui il soggetto è stato fermato, dopodichè i Magistrati valuteranno se il soggetto debba essere sottoposto o meno ad un procedimento penale.
Infatti, chi viola il divieto può incorrere in un vero e proprio reato, quello previsto dall’art. 650 del codice penale secondo cui, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Trattandosi di un reato, sarà necessario farsi assistere da un avvocato che saprà consigliarvi la migliore difesa.
A noi basta dirvi che l’art. 650 del codice penale è una contravvenzione punita con la pena detentiva (arresto) in alternativa a quella pecuniaria (l’ammenda) per cui, a meno che non sia possibile dimostrare la propria innocenza, si potrà facilmente ricorrere alla c. d. oblazione di cui all’art. 162 bis del codice penale.
L’oblazione è un rito alternativo con cui, chi ha commesso il reato, può essere autorizzato dal Giudice a pagare una sanzione che nel caso che stiamo trattando è pari a 103,00 euro oltre le spese del procedimento. Con il pagamento di tali somme il soggetto estingue il reato.
Quanto detto vale sicuramente per chi è stato fermato fino al 24 marzo 2020.
Infatti, il 24 marzo è stato anticipato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro e non si applicheranno più le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
E’ stato anche anticipato che nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applicherà la a sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa sarà raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus sarà punita con la reclusione da 1 a 5 anni.
I provvedimenti che entreranno in vigore dal 24 marzo, tuttavia, alla data in cui scriviamo questo articolo non risultano ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, per cui non è dato sapere con esattezza i dettagli.
Seguiranno quindi nostri aggiornamenti.