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Nel 2009 è stato introdotto nel nostro codice penale l’art. 612 bis che riguarda il reato di atti persecutori, detto comunemente stalking, che punisce chi, “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Nella maggior parte dei casi trattati dagli avvocati del nostro Studio legale di Lucca, lo stalking viene subìto da chi ha lasciato un partner che non vuole arrendersi alla fine della relazione, tanto da rendere la vita impossibile alla vittima. Si pensi a numerose telefonate e messaggi o a pedinamenti, minacce o lesioni, per non dire di diffamazioni commesse ad esempio via Facebook o parlando male della vittima con parenti o conoscenti comuni. Ma lo stalking può avvenire anche in altri contesti (tra colleghi di lavoro, tra vicini, in ambito scolastico etc.).

Affinchè si possa parlare di stalking, oltre alle condotte persecutorie dello/della stalker, è necessario che si verifichi in capo alla vittima uno stato di ansia (non necessariamente accertato da medici) o di paura (per sé stessi o familiari) o, infine, che la vittima sia costretta a cambiare il suo stile di vita per proteggersi (si pensi a chi cambia numero di telefono, non frequenta più certi posti per paura di incontrare l’aggressore, installa videocamere di sicurezza etc.).

Vediamo come i giudici della Corte di Cassazione hanno recentemente deciso alcuni casi:

  • il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non esclude il reato (Cassazione penale sez. V, 26/09/2019, n.46165);

 

  • è configurabile il reato di stalking anche in capo a colui che abbia posto in essere condotte persecutorie nei confronti di alcuni vicini di casa, destinatari di frasi minacciose e costretti ad un cambiamento delle abitudini di vita (Cassazione penale sez. V, 10/09/2019, n.1551);

 

  • integra il reato di stalking il reiterato invio alla persona offesa di sms e mail, ovvero ripetuti post offensivi su social, piuttosto che la divulgazione di scritti (Cassazione penale sez. V, 12/07/2019, n.47049);

 

  • è configurabile il delitto di stalking nei confronti di alcuni condomini che minaccino i vicini, all’interno delle parti comuni condominiali, in modo da cagionare un fondato timore per l’incolumità loro e del loro familiari e da fare loro cambiare le abitudini di vita (Cassazione penale sez. V, 11/02/2019, n.28340);

 

  • integra l’ipotesi di stalking la condotta scandita da molestie e dalla reiterata minaccia di rendere pubbliche immagini intime della vittima (Cassazione penale sez. V, 26/09/2018, n.1923);

 

  • commette stalking chi fa visita ripetutamente, anche a sorpresa, sul luogo di lavoro della persona offesa, peraltro inviando messaggi dal contenuto minaccioso ed offensivo (Cassazione penale sez. V, 10/07/2018, n.48874);

 

  • è configurabile il reato di stalking in caso di bullismo a scuola, quando i compagni di scuola molestano e picchiano ripetutamente un compagno tanto da costringerlo a cambiare scuola (Cassazione penale sez. V, 27/04/2017, n.28623);

 

  • in caso di divorzio sussiste il reato di stalking e non quello di maltrattamenti in famiglia (Cassazione penale sez. VI, 01/02/2017, n.10932);

Le sentenze che abbiamo riportato rappresentano solo una minima parte di tutti i casi trattati nell’ultimo decennio dai giudici, ma fanno comprendere come lo stalking consista essenzialmente nella condotta molesta ed aggressiva che porta la vittima e spesso i suoi familiari in uno stato di angoscia e paura.

Gli avvocati del nostro studio legale di Lucca e delle altre sedi secondarie restano a disposizione di chi vuole avere maggiori informazioni, informando che il nostro studio legale mette a disposizione anche consulenti medico-legali ed in particolare psicologi che possono affiancare l’avvocato nell’assistenza alla vittima.

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