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02/09/2019
Quanto spetta agli eredi in caso di testamento e quanto spetta se il testamento non c’è
14/10/2019Si verificano sempre più spesso casi di abbandono del tetto coniugale: quando la convivenza tra coniugi diventa intollerabile è frequente che, ben prima di giungere in Tribunale per la separazione formale, uno dei due decida di lasciare la casa coniugale, talvolta anche in presenza di figli.
La scelta è certamente comprensibile. Si pensi al caso in cui uno dei coniugi sia continuamente aggredito fisicamente o verbalmente dall’altro, o voglia tutelarsi da condotte inadeguate dell’altro coniuge come ad esempio una sua dipendenza da alcool o droghe.
Dal punto di vista giuridico è legittimo allontanarsi da casa quando è in corso una grave crisi familiare, e tale allontanamento non comporterà alcuna conseguenza in sede di successiva separazione, ossia la separazione non potrà essere addebitata a chi se ne è andato da casa per un giusto motivo, sia da solo che con i figli.
Diversamente, se l’allontanamento è avvenuto “a ciel sereno”, senza che vi fosse una crisi coniugale, il Tribunale potrebbe valutare tale condotta per addebitare la separazione a chi se ne è andato ma, è utile precisarlo, solo se l’allontanamento è stato causa della crisi matrimoniale e non conseguenza di essa. L’addebito della separazione comporta che il coniuge che se ne è andato illegittimamente non avrà diritto ad un assegno di mantenimento.
Con la sentenza n. 14591 del 28.05.2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che “l’abbandono del tetto coniugale non giustifica l’addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale”.
Chiarito quanto avviene in ambito civilistico, vi è da chiedersi se l’abbandono del tetto coniugale può avere conseguenze penali.
Ebbene, l’allontanamento dalla casa coniugale non costituisce di per sé un reato, nel senso che uscire definitivamente dalla casa coniugale non comporta automaticamente un processo penale.
Tuttavia, è bene sapere che l’art. 570 del codice penale punisce chi, “abbandonando il domicilio domestico”, si sottrae agli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia. Ciò significa che l’allontanamento dalla cosa coniugale è punibile solo nel caso in cui il coniuge che si allontana non provveda comunque a sostenere economicamente e moralmente l’altro coniuge e/o i figli ove questi ne abbiano effettivo bisogno.