avvocato matrimonialista lucca
E’ allo studio del Governo un disegno di legge che nel 2020 dovrebbe introdurre anche in Italia, così come già avviene da decenni nei paesi anglosassoni, i patti pre-matrimoniali, ossia un vero e proprio contratto che i coniugi posso stipulare prima o durante il matrimonio per regolamentare in anticipo le conseguenze economiche di una loro eventuale separazione e divorzio.
In Italia questi accordi preventivi non sono mai stati visti di buon occhio, sia a livello socio-culturale sia dai Giudici, tanto vero che la Corte di Cassazione, da ultimo nel 2017, ritiene che essi siano nulli perché non si potrebbe disporre in anticipo di situazioni giuridiche quali lo status di coniuge ed i diritti doveri che ne discendono.
Il disegno di legge, che potrebbe essere approvato nei prossimi mesi, rappresenterebbe un punto di svolta nella regolamentazione del diritto di famiglia italiano, mettendosi al passo con i tempi e, soprattutto, evitando di intasare i Tribunali con lunghe cause di separazioni e divorzi in cui i coniugi si scontrano per decisioni riguardanti i figli ma anche, e spesso soprattutto, per gli aspetti patrimoniali.
Ebbene, se nei paesi anglosassoni ci si può sbizzarrire disciplinando le questioni più futili (a quale dei due coniugi resterà il cane di famiglia in caso di separazione?), nel nostro sistema probabilmente si potranno concordare solo gli aspetti patrimoniali, quindi escludendo ogni riferimento ai rapporti personali tra i genitori ed i figli, come il loro affidamento ed i periodi di permanenza di questi ultimi con ciascun genitore. Le uniche questioni riguardanti i figli potrebbero essere quelle relative alla loro educazione (ad esempio scegliere in anticipo il tipo di scuola laica o religiosa da far loro frequentare) o alla loro residenza (dove dovrebbero risiedere fino alla maggiore età).
Gli aspetti economici e patrimoniali invece potrebbero essere ampiamente concordati, nel senso che si potrebbe in anticipo stabilire l’attribuzione a uno dei coniugi di una somma periodica o una tantum, la cessione ad un coniuge della proprietà o altri diritti (es. abitazione, usufrutto etc.) su uno o più immobili, la rinuncia al mantenimento (ma non agli alimenti) da parte di uno o entrambi i coniugi, il trasferimento al coniuge o a terzi di diritti o beni da destinare al mantenimento e alla cura di figli.
Avendo ad oggetto aspetti patrimoniali, è presumibile che gli accordi potranno avvenire solo davanti a un notaio o un avvocato, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona, dell’ordine pubblico e del buon costume e che, laddove vengano disciplinate questioni riguardanti figli minorenni, sia necessario chiedere un parere preventivo al Procuratore della Repubblica.
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