L’articolo 167 del Codice Civile consente ai coniugi, sia singolarmente che congiuntamente, o ad un terzo, anche per testamento, di costituire un “fondo patrimoniale”, considerato un vero e proprio contratto, vincolando così determinati beni immobili e/o mobili, tra cui denaro, ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale è necessariamente costituito tramite atto notarile e, per essere noto ed avere effetti verso terzi, deve essere obbligatoriamente trascritto sul certificato dell’atto di matrimonio ed in conservatoria per ciò che riguarda i soli beni immobili.
Perché può essere vantaggioso costituire un fondo patrimoniale? Perché ai sensi dell’art. 170 del Codice Civile “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”
La Corte di Cassazione ha nel tempo tuttavia ristretto l’ambito di intangibilità del fondo patrimoniale, tanto che oggi si preferiscono altri contratti a tutela dei bisogni della famiglia (ad esempio il c. d. trust di cui si parlerà prossimamente), ed ha avuto modo di precisare che, “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia”. Così, ad esempio, un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, su cui si sostenta la famiglia, consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di aggredire i beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Sono invece impignorabili i beni del fondo patrimoniale per debiti che siano stati contratti per ragioni del tutto voluttuarie (es. spese per una vacanza), a meno che anche tali spese non siano state effettuate per la gestione e l’amministrazione di questi stessi beni (es. spese condominiali) e fossero evitabili (es. i costi di installazione di una lussuosa sauna in immobile del fondo patrimoniale).
Ad ogni modo, a chi vanta un credito sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale è data la possibilità di agire innanzi il Tribunale proponendo una “azione revocatoria”, da iniziare entro cinque anni dalla data di costituzione del fondo stesso, con la quale si può ottenere l’inefficacia del fondo dimostrando che tale vincolo reca pregiudizio alle sue ragioni e, se il fondo è stato costituito prima che il credito sorgesse, che il fondo è stato costituito dolosamente, ossia allo scopo di pregiudicare i creditori.
Poiché il fondo patrimoniale ha come scopo quello di garantire i bisogni primari della famiglia, esso viene meno per mutuo consenso dei coniugi, o in caso di divorzio, salvo che vi siano figli minori poiché in quest’ultimo caso dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Inoltre, in caso di morte di uno dei coniugi, qualora il bene conferito nel fondo fosse stato di proprietà del defunto, quest’ultimo si trasferirà agli eredi. Nel caso in cui il bene inserito nel fondo fosse di proprietà del coniuge rimasto in vita non entrerà a far parte dell’asse ereditario. Infine, se non è stata prevista la riserva di proprietà del bene, esso sara’ da considerarsi in comproprietà dei coniugi al 50% e quindi solo una metà farà parte dell’eredità.