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18/03/2019In cosa consiste il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico che può essere utilizzato per proteggere determinati beni della famiglia da pretese di eventuali creditori.
Esso infatti consiste nella costituzione di un insieme di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) destinati esclusivamente a soddisfare i bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale viene costituito tramite atto pubblico dai coniugi e deve essere pubblicizzato annotandone la costituzione nei registri dello stato civile.
I beni inclusi nel fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dai creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, garantendo così una protezione patrimoniale per il nucleo familiare.
Approfondimento
L’articolo 167 del Codice Civile consente ai coniugi, sia singolarmente che congiuntamente, o ad un terzo, anche per testamento, di costituire un “fondo patrimoniale”, considerato un vero e proprio contratto, vincolando così determinati beni immobili e/o mobili, tra cui denaro, ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale è necessariamente costituito tramite atto notarile e, per essere noto ed avere effetti verso terzi, deve essere obbligatoriamente trascritto sul certificato dell’atto di matrimonio ed in conservatoria per ciò che riguarda i soli beni immobili.
Perché può essere vantaggioso costituire un fondo patrimoniale? Perché ai sensi dell’art. 170 del Codice Civile “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”
La Corte di Cassazione ha nel tempo tuttavia ristretto l’ambito di intangibilità del fondo patrimoniale, tanto che oggi si preferiscono altri contratti a tutela dei bisogni della famiglia (ad esempio il c. d. trust di cui si parlerà prossimamente), ed ha avuto modo di precisare che, “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia”.
Così, ad esempio, un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, su cui si sostenta la famiglia, consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di aggredire i beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Sono invece pignorabili i beni del fondo patrimoniale per debiti che siano stati contratti per ragioni del tutto voluttuarie (es. spese per una vacanza), a meno che anche tali spese non siano state effettuate per la gestione e l’amministrazione di questi stessi beni (es. spese condominiali) e fossero evitabili (es. i costi di installazione di una lussuosa sauna in immobile del fondo patrimoniale).
Ad ogni modo, a chi vanta un credito sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale è data la possibilità di agire innanzi il Tribunale proponendo una “azione revocatoria”, da iniziare entro cinque anni dalla data di costituzione del fondo stesso, con la quale si può ottenere l’inefficacia del fondo dimostrando che tale vincolo reca pregiudizio alle sue ragioni e, se il fondo è stato costituito prima che il credito sorgesse, che il fondo è stato costituito dolosamente, ossia allo scopo di pregiudicare i creditori.
Poiché il fondo patrimoniale ha come scopo quello di garantire i bisogni primari della famiglia, esso viene meno per mutuo consenso dei coniugi, o in caso di divorzio, salvo che vi siano figli minori poiché in quest’ultimo caso dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Inoltre, in caso di morte di uno dei coniugi, qualora il bene conferito nel fondo fosse stato di proprietà del defunto, quest’ultimo si trasferirà agli eredi.
Nel caso in cui il bene inserito nel fondo fosse di proprietà del coniuge rimasto in vita non entrerà a far parte dell’asse ereditario.
Infine, se non è stata prevista la riserva di proprietà del bene, esso sara’ da considerarsi in comproprietà dei coniugi al 50% e quindi solo una metà farà parte dell’eredità.
Ultime sentenze sul fondo patrimoniale
Ai fini della azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile. Inoltre, si afferma che anche un credito eventuale, come un credito litigioso, può determinare la qualità di creditore abilitato all’azione revocatoria. Infine, si stabilisce che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere soggetto ad azione revocatoria se si dimostra la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori o la previsione di un danno potenziale, mentre non sono rilevanti l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore o la partecipazione del terzo (Cassazione civile , sez. I , 22/04/2024 , n. 10742).
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’ art. 169 c.c. , tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell’ art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all’art. 170 c.c. (Cassazione civile , sez. III , 09/02/2024 , n. 3742).
Nel contesto dell’azione pauliana relativa alla costituzione di un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, entrambi i coniugi sono legittimati a essere convenuti in giudizio come parti passive, anche se l’atto costitutivo del fondo è stato stipulato da uno solo dei coniugi. La natura reale del vincolo di destinazione impresso sul fondo e la sua efficacia nei confronti di tutti coloro per cui è stato costituito comportano che entrambi i coniugi abbiano la proprietà dei beni oggetto della convenzione, salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo. Anche nel caso in cui il coniuge non sia proprietario dei beni vincolati, ha comunque interesse a partecipare al giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione in più occasioni, affermando che nel giudizio finalizzato a revocare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale partecipano come litisconsorti necessari entrambi i coniugi che sono diventati comproprietari dei beni vincolati (Cassazione civile , sez. III , 29/01/2024 , n. 2711).
È possibile stipulare un patto contrario a quello stabilito nella fase costitutiva del rapporto da fondo patrimoniale con il limite di non poter assumere decisioni negoziali in contrasto con l’interesse della famiglia e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con gli interessi della famiglia. Nella specie, la Corte ha ritenuto legittime le modifiche dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, pur in assenza di autorizzazione giudiziale, per inserire la clausola che ammette l’alienazione o la sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni del fondo senza decreto autorizzativo del tribunale (Cassazione civile , sez. I , 22/11/2023 , n. 32484).
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l’azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l’estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l’impignorabilità dei beni stessi l’onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori (Cassazione civile, sez. III, 13/11/2023, n. 31575).
L’esattore può iscrivere ipoteca sui beni appartenenti al coniuge o al terzo conferiti nel fondo patrimoniale qualora il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni famigliari, oppure quando il creditore per il quale l’esattore procede alla riscossione non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’ipoteca non può essere iscritta se il creditore conosce tale estraneità. In tali casi spetta al debitore che contesta il diritto del creditore ad agire esecutivamente dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma altresì l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia (Tribunale, Asti, sez. I, 07/10/2023, n. 725).
L’azione revocatoria ordinaria può avere ad oggetto l’atto di costituzione di fondo patrimoniale successivo all’assunzione del debito; in tal caso è sufficiente, ai fini della c.d. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale rimanendo invece irrilevante l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Tribunale, Lecce, sez. III, 06/10/2023, n. 2670).
L’art. 170 c.c. prevede che l’esecuzione sui beni e sui frutti facenti parte del fondo patrimoniale non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La nozione di ‘bisogni della famiglia’ va intesa non in senso restrittivo – ossia riferita alle necessità essenziali o indispensabili per l’esistenza della famiglia -, ma in senso ampio, arrivando a comprendere quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita famigliare ed al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia concordato ed attuato dai coniugi. (Corte appello, Venezia, sez. II, 02/10/2023, n. 1913).
Sintesi
La creazione di un fondo patrimoniale, anche se effettuata da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito.
Tale atto, rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), riduce la garanzia generale spettante ai creditori e, pertanto, può essere dichiarato inefficace attraverso l’esperimento di un’azione revocatoria ordinaria.
Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre, non soltanto nell’ipotesi in cui l’atto di disposizione riduca significativamente il patrimonio, ma anche quando determini una mera variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito.
Pertanto, sul creditore grava l’onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale mentre il debitore deve provare la capienza del suo patrimonio residuo.
Laddove il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all’assunzione del debito, ai fini della cd. “scientia damni”, è sufficiente la prospettazione di un danno meramente potenziale, essendo irrilevante tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la partecipazione del terzo.
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