In sede di divorzio è prevista la possibilità per il coniuge economicamente più debole di richiedere un assegno divorzile, cioè un contributo mensile per il proprio mantenimento a carico dell’altro, compatibilmente con le possibilità di quest’ultimo ed in proporzione alla sua condizione economica.
Bene precisare che tale esborso è diverso dal mantenimento posto in caso di separazione e divorzio al genitore con cui i figli non vivono stabilmente che, per appunto, è invece destinato al mantenimento dei figli non autosufficienti.
L’assegno divorzile è quindi destinato esclusivamente al coniuge più debole che non ha mezzi adeguati e/o comunque non puo’ procurarseli, non certo però per suo disinteresse per il mondo del lavoro ma per ragioni oggettive (es. età, invalidità, necessità di accudire figli non autosufficienti etc.).
C’è da chiedersi cosa succede se, una volta ottenuto l’assegno divorzile, il coniuge beneficiario instauri una nuova relazione.
Nessun dubbio sorge laddove il coniuge contragga un nuovo matrimonio, poiché in questo caso l’assegno perde efficacia e non verrà più percepito dall’ex coniuge economicamente più debole che, ovviamente, godrà del supporto derivante da nuovo coniuge.
La Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza n. 406 pubblicata il 10 gennaio 2019, ha invece fatto chiarezza su quanto avviene quando il coniuge beneficiario dell’assegno non si risposi ma conviva stabilmente con un nuovo compagno, ossia crei una nuova famiglia di fatto.
Il caso affrontato dalla Corte è stato esposto dall’ex marito di una donna, beneficiaria di un assegno di divorzio di 400 al mese, il quale intendeva dimostrare, anche tramite investigazioni private, che la ex moglie aveva ormai instaurato una nuova e consolidata relazione con un altro uomo e, pertanto, chiedeva che l’assegno non fosse più previsto.
La ex moglie resisteva in giudizio, ritenendo che la convivenza con il nuovo compagno non comportasse la decadenza dell’assegno di divorzio ma, comprensibilmente, i Giudici hanno dato ragione all’ex marito, stabilendo che se il coniuge beneficiario dell’assegno vive con un nuovo compagno, in maniera stabile e duratura, perde il diritto all’assegno da parte dell’ex marito.