Il termine mobbing deriva dalla lingua inglese e significa angheria, e negli ultimi anni è diventata una parola di uso comune anche in Italia perché indica tutte quelle condotte moleste che un soggetto può subire nell’ambito del rapporto di lavoro.
Non essendovi una legge specifica in materia, i giudici descrivono il mobbing come una condotta sistematica e continuata, tenuta nei confronti del lavoratore dal datore di lavoro o da superiori o da altri colleghi, volta a prevaricare il lavoro o ad indurre il lavoratore a dimettersi, tanto da emarginarlo e provocargli conseguenze psicofisiche dannose.
Affinchè possa parlarsi di mobbing non è quindi sufficiente un episodio sporadico, ma è necessario che il lavoratore sia sottoposto a molteplici comportamenti persecutori (es. minacce per dimettersi, imposizione di mansioni umilianti o privazione di compiti, isolamento dal resto dei colleghi, reiterato rifiuto di ferie o permessi, reiterate sanzioni disciplinari infondate etc.).
Per ottenere il risarcimento dei danni da mobbing il lavoratore deve fornire al giudice la prova sia di aver subito comportamenti vessatori (es. tramite testimonianze, documenti, video, audio etc.) sia di aver subito lesioni psicofisiche a causa delle condotte subite (es. tramite certificazioni mediche, testimonianze, consulenze medico-legali etc.).
La tutela del lavoratore vittima di mobbing può essere esercitata tramite avvocato sia di fronte al Giudice Civile, con richiesta risarcitoria prevista dall’art. 2043 del codice civile (che prevede l’obbligo di risarcimento in capo a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque fatto doloso o colposo) o dall’art. 2087 del codice civile (che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di lavoratori), sia di fronte al Giudice Panale laddove si intenda dimostrare che la condotta del datore di lavoro integra l’ipotesi di reato di lesioni o altro (es. minacce, molestie, diffamazione etc.) e quindi si richieda in tale ambito giudiziale il risarcimento dei danni morali.