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  • Studio Legale Barsotti

Responsabilità medico-sanitaria

Tra le materie trattate dal nostro Studio Legale, particolare rilevanza ed ampia percentuale di successo ha quella della “responsabilità medico-sanitaria”, ossia la richiesta di risarcimento dei danni subiti da pazienti per colpa di medici e/o operatori sanitari (es. infermieri) e/o strutture sanitarie pubbliche o private che siano. Per tale motivo ci pare utile riportare un breve vademecum che faccia comprendere sia gli aspetti sostanziali che procedurali della materia.

L’ASPETTO SOSTANZIALE

Innanzitutto, vi è responsabilità medico-sanitaria quando i soggetti che si affidano ad un professionista e/o una struttura sanitaria subiscono una lesione fisica, o psichica, o semplicemente un c. d. danno morale, a causa di un errore imputabile al professionista e/o alla struttura, cioè quando si è in grado di dimostrare (perché l’onere della prova è di chi rivendica il risarcimento) che il paziente non è stato visitato, curato o operato in maniera corretta, tanto che da tale negligenza è scaturito, per appunto, un danno.

Si possono subire danni per errata diagnosi (es. il medico scambia una malattia per un’altra), omessa diagnosi (es. il medico non si rende conto della presenza di una malattia), errata terapia (es. la cura somministrata è sbagliata), intervento mal eseguito o comunque non corrispondente alle linee guida mediche (es. operazione che coinvolga organi diversi da quelli malati o comunque sia stata mal eseguita), mancato consapevole consenso del paziente (es. quando non vengono spiegate modalità ed eventuali rischi dell’intervento) o, infine, danni da c. d. da malasanità (es. infezioni derivate al paziente per carenze della struttura). In tutti questi casi vi è un danno che può essere quantificato, sia oggettivamente in base a tabelle che si basano sull’età del danneggiato e sull’entità delle lesioni, sia soggettivamente in base alla persona del danneggiato (professione, reddito, vita di relazione, attività sportiva etc.).

L’ASPETTO PROCEDURALE

Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, preliminarmente è sempre opportuno reperire tutta la documentazione necessaria per l’esame del caso (es. cartella clinica, esami etc.) da sottoporre ad un medico-legale, ossia ad un consulente che sia in grado di dimostrare che vi è un nesso di causalità tra la condotta del medico e/o struttura sanitaria e il danno subito dal paziente. Una volta ottenuto il parere positivo del consulente medico-legale, l’avvocato procederà a trasmettere al responsabile o ai responsabili una formale richiesta di risarcimento danni, così come saranno per lo più quantificati dalla consulenza. Importante sapere che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è decennale nei confronti delle strutture e quinquennale nei confronti del medico. E’ pressoché scontato che il ricevente trasmetta a sua volta la richiesta danni alla propria compagnia assicuratrice affinchè quest’ultima lo tenga indenne in caso di accertata responsabilità. Tale prassi può peraltro andare in parallelo anche con una denuncia-querela per il reato di lesioni colpose perché, per appunto, la condotta del medico e/o della struttura sanitaria può anche integrare una responsabilità penale.

Qualora in sede straguidiziale non si dovesse giungere ad un accordo con la controparte o l’assicurazione, o in sede penale non vi sia stata anche una condanna al risarcimento danni per la parte civile, si dovrà necessariamente invitare la controparte alla procedura di mediazione, cioè ad un incontro innanzi un “mediatore” (nel caso di specie un avvocato imparziale nominato da un Organismo di Mediazione) dinanzi il quale, ove la controparte si presenti ed aderisca all’invito, si potrà trovare un accordo. Solo qualora la controparte non si presenti o non aderisca alla mediazione o, comunque, non si giunga ad un accordo, allora si potrà procedere con una causa civile.

Tuttavia, nei casi in cui si rendesse urgente far sottoporre il danneggiato ad una visita da parte di un Consulente Tecnico di Ufficio (altro soggetto “imparziale”, in quanto nominato dal giudice), si potrà in ogni momento chiedere al Tribunale l’apertura di una procedura di Accertamento Tecnico Preventivo, in cui sarà convocata anche la controparte, affinchè, in vista di una eventuale causa, intanto il soggetto sia visitato da un medico-legale la cui perizia sarà sostanzialmente valida per dimostrare la natura, le cause e la quantificazione del danno.

Si informa che il nostro Studio Legale si avvale di consulenti medici-legali per una disamina dei singoli casi e, inoltre, offre assistenza sia per l’aspetto civilistico volto al risarcimento dei danni che per quello penalistico qualora la vicenda sfociasse anche in sede penale.

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