Alcuni mesi fa il nostro Studio Legale ha informato i propri clienti che, secondo consolidate sentenze della Corte di Cassazione, i contribuenti non sono tenuti a corrispondere ai Comuni l’Iva sulla tassa rifiuti (cosiddetta T. I. A. ossia Tassa di Igiene Ambientale), invitando chi avesse voluto a consegnarci copia di fatture e prova di avvenuto pagamento della suddetta tassa a Sistema Ambiente (per il Comune di Lucca) e a Ascit (per il Comune di Capannori) al fine di valutare una causa per chiedere il rimborso.
Ebbene, in questo periodo abbiamo provveduto a intraprendere una prima causa “pilota” davanti al Giudice di Pace di Lucca, in modo da verificare l’orientamento dei Giudici e la difesa dei Comuni prima di intraprendere le numerose causa che ci vengono chieste dai clienti. Siamo lieti di informarvi che il Giudice di Pace di Lucca ha accolto la richiesta di restituzione dell’Iva applicata sulla T. I. A. fino all’anno 2011, con condanna dei Comuni al rimborso delle spese legali.
Sarà nostra premura contattare tutti i clienti che ci hanno già consegnato i documenti per predisporre gratuitamente gli atti per la causa.
Approfittiamo per invitare anche altri interessati a contattarci per una disamina della documentazione ed un consiglio su come procedere.