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  1. Spese ordinarie e straordinarie

Spese ordinarie e straordinarie

Quando si incorre in una separazione o in un divorzio, e vi sono figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il genitore con cui i figli continueranno a vivere ha diritto di ottenere dall’altro genitore un contributo mensile per il mantenimento dei figli.

Tale contributo si determina essenzialmente in base al reddito netto del genitore che è tenuto al pagamento, all’età dei figli, al tenore di vita a cui era abituata la famiglia prima della crisi coniugale, al tempo che il genitore passerà con i figli dopo la separazione o il divorzio.

Nella somma di cui trattasi sono ricomprese le c. d. “spese ordinarie” che il genitore con cui i figli continuano a vivere prevalentemente deve affrontare stabilmente e necessariamente, quali ad esempio il vitto, il concorso alla spese di casa (quali l’eventuale canone di locazione, le utenze, i consumi), l’abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.

Diverso è il discorso per ciò che riguarda le c. d. “spese straordinarie”, cioè quelle imprevedibili ed occasionali che dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori (a meno che non vi sia silenzio assenso) e pagate normalmente al 50% tra loro.

La maggior parte dei Tribunali, tra cui quello di Lucca, hanno elencato tra le spese straordinarie quelle mediche (sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets), quelle scolastiche (come rette, tasse di iscrizione, libri di testo, corredo d’inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria), ricreative (sportive, artistiche, di svago, di iscrizione a corsi), di custodia dei figli minorenni (babysitter), per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restano presso il genitore collocatario dei figli.

Tra le spese mediche, è di questo mese una pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 5490/2018) che ha condannato un padre a rimborsare alla ex moglie circa 5mila euro che quest’ultima aveva sostenuto per un intervento di chirurgia estetica per la loro figlia, nello specifico di rimozione di peluria dal viso, che è stato ritenuto dai Giudici “necessario nell’interesse della minore” e quindi addebitabile per la metà anche al padre che non era d’accordo.

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