Il rato di stalking previsto dall’art. 612 bis del codice penale non si configura solo tra ex coniugi o fidanzati delusi ed arrabbiati, come si è soliti sentir dire in televisione o leggere nei giornali, ma i giudici riconoscono da qualche tempo anche il così detto stalking condominiale.
Trattasi del reato commesso da vicini di casa che pongono in essere comportamenti molesti e persecutori che ingenerano nella vittima un perdurante stato d’ansia, frustrazione e paura per sè e/o i propri familiari, ovvero che costringa la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita (ad esempio non uscendo più di casa in certe ore del giorno o della notte, dovendo installare telecamere di sicurezza, non utilizzando più gli stessi spazi etc.).
Vero è che le liti di vicinato hanno da sempre trovato sfogo nelle aule di giustizia, sia per questioni civilistiche che penalistiche, tanto che la giurisprudenza è ormai notevolmente preparata in queste tematiche.
Lo stalking condominiale o tra vicini di casa in genere è peròuna figura di reato che si sta recentemente affrontando, essendo stato introdotto in Italia il reato di stalking solo nel 2009.
La Corte di Cassazione si è comunque pronunciata recentemente sul tema ed ha sancito la sussistenza del reato anche nel caso in cui il condomino e/o vicino di casa ponga semplicemente in essere rumori molesti che portino nella vittima uno o più dei disagi suddetti.