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16/01/2017É di questi giorni la notizia che riguarda l’uccisione di Chiara Poggi da parte di Alberto Stasi, avvenuta nell’agosto 2013 e per la quale quest’ultimo é attualmente in carcere, secondo cui sotto le unghie della vittima vi sarebbero state tracce di DNA non riconducibili a Stasi ma ad altra persona di sesso maschile non ancora identificata.
La scoperta sarebbe il frutto di indagini difensive che la famiglia Stasi ha intrapreso dopo la condanna definitiva del figlio e che, se confermate, potrebbero consentire la riapertura del processo detta tecnicamente “revisione”.
In questo breve articolo si vuole allora spiegare in cosa consiste tale richiesta.
Il codice di procedura penale prevede che solo il condannato o i suoi stretti familiari o il Procuratore Generale possano chiedere la revisione.
L’organo competente a decidere in merito alla richiesta é la Corte di Appello che, a seguito della domanda e prima di entrarvi nel merito, può nel frattempo in via cautelare sospendere l’esecuzione della pena.
Veniamo ai motivi tassativamente indicati dall’art. 630 del codice di procedura penale per cui si può concedere la revisione:
1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna sono incompatibili con quanto stabilito in altra sentenza sopravvenuta;
2) se la condanna penale derivava da altra sentenza civile o amministrativa successivamente revocata;
3) se dopo la condanna si scoprono nuove prove che dimostrano che il condannato é innocente (questo è il caso prospettato dalla famiglia Stasi);
4) se la condanna penale venne pronunciata sulla base di atti o documenti falsi.
Vedremo quindi a breve se effettivamente la famiglia Stasi chiederà la revisione, se la Procura vi si opporrà o si associerá alla richiesta e se la Corte di Appello la accoglierà.