
Privacy e scuola
19/11/2016
Revisione del delitto di Garlasco
21/12/2016Con la sentenza n. 22838 del 9 novembre, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ai figli adottati il diritto di conoscere le proprie origini, ossia l’identità della madre biologica, in base ai principi riconosciuti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e dalle convenzioni internazionali tra cui quella Europea dei Diritti dell’Uomo.
L’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili di ogni persona. L’articolo successivo sancisce la dignità e l’uguaglianza senza distinzioni di sesso, razza, relisione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L’art. 8 della Convenzione prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Tale diritto del figlio deve tuttavia essere contemperato con quello altrettanto rilevante della privacy che consente alla madre di rimanere anonima.
Quindi, cosa succede nel caso in cui il figlio voglia conoscere le proprie origini ma la madre abbia espresso, al momento della nascita, la volontà di non essere rintraciata?
In questi casi è unicamente consentito al figlio, che deve avere almeno 25 anni al momento della richiesta, di rivolgersi al Tribunale per i Minorenni e chiedere che quest’ultimo interpelli la madre biologica (visto che solo il Tribunale ne conosce l’identità) affinchè sappia che il figlio intenderebbe conoscerne l’identità ed affinchè ella decida se svelarsi o meno.
Qualora la madre biologica non sia rintracciabile o non acconsenta o addirittura, come avvenuto nel caso affrontato dalla suddetta sentenza, sia nel frattempo deceduta, nulla sarà dato sapere al figlio.