Con la sentenza 41483 emessa il 4 ottobre la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla denuncia dell’ex marito che rimproverava alla ex moglie di baciarsi davanti ai figli minorenni degli ex coniugi.
La vicenda scaturiva da una separazione evidentemente conflittuale nella quale ciascuno dei due coniugi intendeva sfruttare il minimo appiglio per ottenere migliori condizioni economiche e maggior tempo per stare con i figli.
Poichè questi ultimi in sede di separazione erano stati tuttavia “collocati” prevalentemente con la madre e poichè quest’ultima aveva iniziato a convivere con altro uomo, l’ex marito aveva deciso di incaricare un investigatore privato affinchè carpisse ogni mossa falsa della nuova coppia al fine di utilizzarla per gli scopi predetti.
Ebbene, l’investigatore riferiva e documentava fotograficamente uno scambio di baci tra la coppia in presenza dei bambini e l’ex marito si precipitava a depositare una denuncia contro la coppia per il reato di “corruzione di minorenni” previsto dall’art. 609 quinques c. p. che punisce chiunque compia atti sessuali in presenza di minori di anni 14 al fine di farli assistere.
Il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento ritenendo che la condotta della coppia non costituisse alcun reato.
L’ex marito ricorreva innanzi la Corte di Cassazione sostenendo, invece, che si dovesse procedere contro la coppia.
Lieto fine della vicenda con la sentenza citata con la quale, fortunatamente, la Corte ha escluso categoricamente che lo scambio di effusioni avesse contenuto tale da integrare atti sessuali e, conseguentemente, nessuna conseguenza per la coppia.