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Con l’ordinanza n. 17705 del 7 settembre la Corte di Cassazione ha fatto luce sul caso della cointestataria, assieme ad una donna defunta da ben sette anni, di un conto corrente sul quale la banca continuava ad accreditare la pensione di quest’ultima.
Non solo la cointestataria si guardava bene dall’avvisare la banca che l’altra era morta, ma indebitamente usufruiva di tali somme.
Nei primi due gradi di giudizio i giudici rigettavano la domanda della banca volta alla restituzione da parte della cointestataria delle somme percepite, in quanto si riteneva che solo gli eredi della defunta avrebbero dovuto provvedere alla restituzione e poi rivalersi sulla cointestataria.
La Corte di Cassazione, invece, ha applicato l’art. 2033 c. c. (indebito oggettivo) ritenendo che il pagamento indirizzato per errore dalla banca ad un soggetto non più in vita non fa sorgere in capo agli eredi di quest’ultimo alcuna obbligazione.
Tale situazione, se mai, fa sorgere in capo alla cointestataria, che di fatto di quei pagamenti si è avvalsa, la qualità di beneficiante e, con essa l’obbligo di restituzione.
A rigor di logica la conclusione era semplice ed intuitiva ma, come normalmente avviene nelle aule di giustizia, ciò che è semplice si complica.

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