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  • Diritto Civile
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  • Convivenza fatto
  • Unioni civili

Come giustamente evidenziato dai media, è stato approvato il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulla “convivenza di fatto”.
Con le unioni civili si consente a due persone maggiorenni e dello stesso sesso di registrare la loro unione dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni, con libertà per i soggetti di stabilire il loro regime patrimoniale (separazione o comunione dei beni), la loro residenza comune, il cognome dell’unione da scegliere tra uno dei due.
Dall’unione civile deriva l’obbligo di assistenza morale e materiale nonchè di coabitazione, ma non anche quello di fedeltà previsto per i matrimoni tra persone di sesso diverso.
Nulla è previsto in merito alla c. d. step child adoption (la possibilità per uno dei due di adottare il figlio dell’altro), ma la giurisprudenza di merito è probabile che arriverà ad ammetterla a meno che in futuro non vi sia una legge che espressamente la impedisca.
Lo scioglimento del vincolo si verifica dinanzi sempre all’ufficiale di stato civile del Comune, sia per volontà di entrambi che di uno solo di loro.
La convivenza di fatto, invece, consente a due maggiorenni dello stesso o di diverso sesso di ottenere diritti finora non riconosciuti sia materiali (vedio reciproco mantenimento anche eventualmente in caso di separazione) che morali (vedi il superamento dei noti impedimenti in caso di ricovero ospedaliero etc..).
Come per le unioni civili anche la convivenza di fatto può sciogliersi sia consensualmente che singolarmente.

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