Spesso capita che, in caso di separazione e divorzio o in genere di contrasti tra genitori, i nonni vengano estromessi dalla frequentazione con i nipoti.
Magari proprio quei nipoti che, finchè il matrimonio o la convivenza durava, venivano comodamente “parcheggiati” dai nonni risparmiando costi di babysitter e asili.
Ad ogni modo, dal 2013 è stato introdotto l’art. 317 bis c. c. che afferma che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e che, nel caso in cui ciò fosse impedito, si può ricorrere al tribunale del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
Dalla lettura dell’articolo emerge che il diritto dei nonni deve essere garantito a prescidere da problematiche varie tra i genitori dei minori stessi. Il rapporto dovrà essere mantenuto non superficialmente ma attraverso rapporti continuativi e il più possibile intensi in quanto volti a coltivare la relazione tra nonni e nipoti. Tutto ciò, in ogni caso, sempre rispettando in via prioritaria l’interesse esclusivo del minore.
Prima del 2013 ai nonni non era riconosciuta la possibilità di interloquire anche giudizialmente in situazioni di contrasto tra coniugi dalle quali derivasse l’impossibilità o difficoltà di frequentare i nipoti.
Poichè la riforma è abbastanza recente, solo ora la giurisprudenza inizia a consolidare taluni orientamenti in decisioni del genere. Da ultimo si segnala quella della Corte di Appello di Venezia del 24.12.2015 che ha accolto il reclamo di nonni estromessi dalla frequentazione dei nipoti affermando che, nell’interesse dei minori, genitori e nonni sono invitati ad accantonare vecchi contrasti poichè il rapporto nonni/nipoti rientra nel necessario bagaglio di esperienza culturale che i minori devono avere in vista di una formazione completa della loro personalità.