
Approvato il disegno di legge sul “divorzio breve”
23/04/2015
Introdotto il reato di omicidio stradale
03/03/2016Tra le varie novità introdotte dal “pacchetto depenalizzazioni”, approvato con decreto legislativo 7/2016 in vigore dal 6 febbraio scorso, vi è l’abrogazione del reato di ingiuria previsto dall’art. 594 del codice penale che puniva con la pena della reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino ad € 516 chi offendeva l’onore o il decoro di una persona presente .
Fino al 6 febbraio 2016 chi aveva commesso tale reato subiva un procedimento penale innanzi il Giudice di Pace “penale”, sempre che l’offeso avesse proposto querela o fatto ricorso immediato entro tre mesi da quando si era verificato il fatto.
Era prassi che nel processo penale la persona offesa si costituisse parte civile per ottenere, in caso di condanna dell’imputato, anche il risarcimento dei danni subiti e delle spese legali sostenute.
L’avvenuta abrogazione del reato non comporta adesso che l’offensore vada esente da possibili conseguenze nè che l’offeso non possa tutelarsi.
Semplicemente si passa dal contesto “penale” a quello “civile”, nel senso che d’ora in poi la persona che si ritiene ingiuriata potrà rivolgersi al Giudice di Pace “civile” per chiedere la condanna dell’offensore al risarcimento dei danni subiti e, qualora Giudice ritenesse la domanda fondata, al colpevole sarà comminata anche una sanzione pecuniaria da pagare allo Stato.