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16/10/2014
Approvato il disegno di legge sul “divorzio breve”
23/04/2015Spartizione della pensione di reversibilità tra ex moglie e moglie. Cassazione civile, sezione IV, ordinanza n. 23102 del 30.10.2014.
Essa è ciò che spetta ai familiari di un pensionato defunto in percentuali che variano a seconda del numero e grado di parentela dei beneficiari.
In caso di separazione-divorzio, al coniuge superstite spetta la pensione di reversibilità. Ma cosa succede nel caso in cui, dopo il divorzio, il pensionato (poi defunto) si sia risposato? Si è di fronte al caso in cui la prima moglie ha diritto alla pensione di reversibilità così come la seconda moglie.
La Corte di Cassazione ha fissato un semplice principio: sostanzialmente alla prima moglie ed alla seconda spetta una quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità.
Tuttavia, a tale principio si potrà derogare nel caso di disparità della durata del matrimonio che l’una e l’altra moglie hanno avuto con il pensionato poi defunto.
Più lunga è stata la durata del matrimonio, maggiore sarà la quota di spettanza della pensione al coniuge superstite.
Ai fini della “spartizione” della pensione di reversibilità tra la prima e la seconda moglie potranno essere prese in considerazione anche altre circostanze come la durata della convivenza prematrimoniale, l’entità dell’assegno divorzile, le condizioni economiche e personali etc..
Tuttavia, si ribadisce, è stata sancita una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto, con prevalente e decisiva rilevanza della durata dei rispettivi matrimoni.




