Spartizione della pensione di reversibilità tra ex moglie e moglie.
Cassazione civile, sezione IV, ordinanza n. 23102 del 30.10.2014.
La pensione di reversibilità è ciò che spetta ai familiari di un pensionato defunto in percentuali che variano a seconda del numero e grado di parentela dei beneficiari.
In caso di separazione-divorzio, al coniuge superstite spetta la pensione di reversibilità. Ma cosa succede nel caso in cui, dopo il divorzio, il pensionato (poi defunto) si sia risposato? Si è di fronte al caso in cui la prima moglie ha diritto alla pensione di reversibilità così come la seconda moglie.
La Corte di Cassazione ha fissato un semplice principio: sostanzialmente alla prima moglie ed alla seconda spetta una quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità.
Tuttavia,a tale principio si potrà derogare nel caso di disparità della durata del matriminio che l’una e l’altra moglie hanno avuto con il pensionato poi defunto.
Più lunga è stata la durata del matrimonio, maggiore sarà la quota di spettanza della pensione di reversibilità al coniuge superstite.
Ai fini della “spartizione” della pensione di reversibilità tra la prima e la seconda moglie potranno essere prese in considerazione anche altre circostanze come la durata della convivenza prematrimoniale, l’entità dell’assegno divorzile, le condizioni economiche e personali etc..
Tuttavia, si ribadisce, è stata sancita una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto, con prevalente e decisiva rilevanza della durata dei rispettivi matrimoni.
Donne ricordate…chi più semina più raccoglie…