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16/10/2014Con la sentenza numero 19270 del 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che tutti i pignoramenti immobiliari in corso che siano stati promossi da Equitalia per così dette esecuzioni esattoriali, possono essere interrotte a richiesta del debitore nel caso in cui abbiamo ad oggetto la prima casa.
L’immobile viene definito come prima casa quando: 1) è l’unico immobile di proprietà del debitore, 2) è adibito ad uso abitativo, 3) è il luogo di residenza anagrafica. Queste sono le condizioni imposte dalla Decreto Legge 69/2013 (c. d. “decreto del fare”) per bloccare le esecuzioni esattoriali in corso, anche se instauratesi prima dell’entrata in vigore dalla suddetta normativa.
L’iter giudiziale, avente ad oggetto il pignoramento della prima casa non può quindi giungere a conclusione, anche se il provvedimento è stato assunto prima dell’avvento della norma che ha introdotto il divieto. La Cassazione chiarisce che la nuova disposizione non pone il divieto di pignorabilità della prima casa, bensì rappresenta una disposizione di natura processuale, finalizzata a regolamentare e limitare l’azione esecutiva di Equitalia.
In questi casi l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione.