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Stop ai pignoramenti di Equitalia
13/10/2014Prendo lo spunto da un processo che ho seguito recentemente per un condominio in cui è stato condannato l’amministratore perchè aveva utilizzato ingenti somme depositate sul conto corrente del condiminio per spese personali, anzi, personalissime.
Dopo alcune incongruenze nel bilancio condominiale, infatti, i condomini decidevano di revocare l’incarico all’amministratore nominandone uno nuovo con specifico incarico di verificare la documentazione contabile della precedente gestione. Ebbene, emergeva che vi erano stati prelievi in contanti dal conto corrente ed emissione di assegni che non erano stati in alcun modo giustificati. Scatta immediatamente la denuncia.
A seguito delle indagini preliminari emergeva che l’amministratore risultava già indagato anche in altri procedimenti per essersi appropriato di ingenti somme a discapito di altri condomini. Nel nostro caso emergeva che aveva comprato con i soldi oggetti vari di elettronica e, inoltre, che aveva pagato con assegni vari conti di un noto ristorante della Lucchesia i cui piatti a base di pesce risultavano particolarmente gustosi ma cari (parola mia…). Insomma, l’amministratore si rivelava un buon gustaio.
Ebbene, nel caso concreto si è perfezionato il reato di appropriazione indabita ai sensi dell’art. 646 del codice penale (nel caso di specie aggravato dal fatto che il soggetto agente aveva approfittato del rapporto professionale intrattenuto con il condominio) che prevede la punizione di chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui.
Il soggetto agente si comporta sostanzialmente come se l’oggetto (bene mobile) o il denaro fosse suo, con la consapevolezza (dolo) che in realtà non gli appartiene a nessun titolo, sebbene ne abbia il possesso perchè il legittimo proprietario glielo ha affidato. Per la configurazione del delitto di appropriazione indebita basta che l’ingiusto profitto sia potenziale, non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente. L’ingiusto profitto non deve nemmeno configurarsi necessariamente in senso patrimoniale.
Insomma, nel caso di specie sono stati ritenuti sussistenti tutti i presupposti giuridici per ritenere responsabile l’amministratore che, ben sapendo che le somme erano del condominio e servivano esclusivamente per le spese condominiali cui lui avrebbe dovuto provvedere in nome e per conto del condominio, ha utilizzato il denaro servendosene come se fosse suo per ingrassarsi a discapito dei poveri condomini.
Saranno risarciti i condomini che si erano costituiti parte civile nel processo penale contro l’amministratore? L’art. 185 del codice penale prevede che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che con lui vi sono obbligate. La realtà però molto spesso si scontra con la norma perchè nel nostro caso il caro amministratore ha fatto sparire, oltre ai soldi di tutte le sue vittime, anche i suoi…quindi niente da fare…